Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mar 2026
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri assicurano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione che raccolgono depositi ammissibili in uno Stato membro all’11 maggio 2028 e che non sono membri di un SGD a tale data diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio entro l’11 agosto 2028. L’, punto 16), non si applica a tali succursali fino all’11 agosto 2028. 2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater nonché, nella parte in cui si riferisce al paragrafo 3 dell’articolo 11, all’articolo 11 sexies di tale direttiva per quanto riguarda le misure preventive, gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2032, possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/49/UE di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale direttiva quale applicabile il 10 maggio 2026.
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