Art. 8
Atti giuridici a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo manifestamente inadeguato
In vigore dal 30 mar 2026
Atti giuridici a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo manifestamente inadeguato
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove gli atti giuridici del debitore sono compiuti a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo manifestamente inadeguato, tali atti giuridici siano nulli, annullabili o inefficaci se sono stati perfezionati:
a)
nei 12 mesi antecedenti al deposito della domanda che ha portato all’apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di tale domanda, nei 12 mesi antecedenti alla data della delibera di apertura della procedura di insolvenza; oppure
b)
successivamente al deposito della domanda o alla data della delibera di cui alla lettera a) e prima dell’apertura della procedura di insolvenza.
2. Il paragrafo 1 non si applica a regali e donazioni di valore simbolico.
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