Art. 49 · Spese e remunerazione

Art. 49

Spese e remunerazione

In vigore dal 30 mar 2026
Spese e remunerazione 1.   Gli Stati membri specificano chi si fa carico delle spese sostenute dai comitati dei creditori o dai suoi singoli membri nell’esercizio della funzione di cui all’. 2.   Se le spese di cui al paragrafo 1 sono a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori o i suoi singoli membri tengano traccia di tali spese e l’organo giurisdizionale, l’autorità competente o gli amministratori delle procedure di insolvenza abbiano il potere di limitare le spese ingiustificate o sproporzionate. 3.   Qualora consentano la remunerazione dei membri di un comitato dei creditori ed essa sia a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione sia proporzionata alla funzione svolta.
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