Art. 24 · Principi applicabili alla fase di preparazione

Art. 24

Principi applicabili alla fase di preparazione

In vigore dal 30 mar 2026
Principi applicabili alla fase di preparazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente ed equo e conforme alle norme di mercato. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il commissario, se necessario con l’assistenza del debitore: a) giustifichi per quale motivo ritiene che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti; b) raccomandi il migliore offerente come acquirente nel quadro della procedura di pre-pack dell’impresa del debitore, o di parte di essa, conformemente all’; c) attesti in una dichiarazione che, sulla base della sua valutazione, la migliore offerta non costituisce una violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori. Il commissario documenta ciascuna fase del processo di vendita e riferisce per iscritto al riguardo. Tali documenti e relazioni sono messi a disposizione in formato digitale e in modo tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché il commissario sia soggetto agli stessi obblighi di riservatezza di un amministratore delle procedure di insolvenza. 3.   Gli Stati membri possono disporre che sia condotta un’asta pubblica conformemente all’, paragrafo 3, al fine di assicurare il realizzo di un prezzo di mercato equo. Gli Stati membri possono disporre che tale asta pubblica sia condotta, in particolare, nei casi in cui uno o più creditori dimostrino che sussistono ragionevoli dubbi sul fatto che la migliore offerta raccomandata dal commissario rifletta il prezzo equo di mercato. Qualora sia condotta tale asta pubblica, gli Stati membri possono disporre che gli obblighi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), non si applichino al commissario. 4.   Gli Stati membri possono disporre che, qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia approvata dai creditori conformemente al diritto nazionale, il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), non si applichino. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) in assenza di una successiva fase di liquidazione, il commissario sia remunerato dal debitore; b) in caso di successiva fase di liquidazione, la remunerazione del commissario sia a carico della massa fallimentare.
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