Art. 17.tit_1 · Controllo dell’accesso alle informazioni sui conti bancari e delle consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati

Art. 17.tit_1

Controllo dell’accesso alle informazioni sui conti bancari e delle consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati

In vigore dal 30 mar 2026
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-17.tit_1