Art. 10 · Conseguenze generali

Art. 10

Conseguenze generali

In vigore dal 30 mar 2026
Conseguenze generali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici che sono nulli o inefficaci o sono stati annullati a norma del capo 2 non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullato o inefficace sia tenuta a restituire gli stessi benefici ottenuti o a versare l’equivalente monetario. Il fatto che l’arricchimento conseguente all’atto giuridico nullo, annullato o inefficace non sia più nella disponibilità della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico può essere invocato solo se tale parte non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l’azione revocatoria. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti da un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace nei confronti della controparte non sia superiore a tre anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza. Gli Stati membri possono disporre che il termine di prescrizione sia calcolato a decorrere dalla data in cui l’amministratore delle procedure di insolvenza è venuto a conoscenza dei fatti che hanno fatto sorgere il credito nei confronti della controparte. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale che disciplina la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione di cui al primo comma. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il diritto alla restituzione degli stessi benefici ottenuti o al versamento dell’equivalente monetario a norma del paragrafo 2 possa essere ceduto a un creditore o a un terzo. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché la parte tenuta a restituire gli stessi benefici ottenuti o a versare l’equivalente monetario a norma del paragrafo 2 non possa compensare tale obbligo con eventuali crediti che dovrebbe altrimenti far valere nell’ambito della procedura di insolvenza. 6.   Il presente articolo lascia impregiudicate le azioni intentate a norma del diritto civile e commerciale per il risarcimento dei danni subiti dai creditori a seguito di un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace.
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