Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 mar 2026
In deroga alla direttiva 2014/32/UE, gli organismi di valutazione della conformità conformi a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, possono essere notificati conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028. Tali organismi notificati possono eseguire le procedure di valutazione della conformità previste da tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, e rilasciare certificati per gli strumenti di misura definiti negli allegati II, III e V della presente direttiva conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028.
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