Art. 2
In vigore dal 11 mar 2026
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura conformi a tale direttiva all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura definiti negli allegati V bis e VII bis di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, che sono conformi al diritto nazionale di uno Stato membro e che sono stati immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030.
3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, i certificati relativi a strumenti di misura che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028 , rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, e in ogni caso non oltre il 10 aprile 2038, indipendentemente dal fatto che tali certificati siano stati rilasciati a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/32/UE o a norma di un altro atto legislativo nazionale.
Storico versioni
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