Art. 5
Recepimento
In vigore dal 24 feb 2026
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli entro il 19 marzo 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore, entro e non oltre il 26 luglio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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