Art. 8
Elenco indicativo di contaminanti del suolo
In vigore dal 12 nov 2025
Elenco indicativo di contaminanti del suolo
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce un elenco indicativo contenente sia i contaminanti del suolo che presentano potenziali rischi significativi per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l’ambiente sia i contaminanti del suolo per i quali servono dati al fine di affrontare l’impatto di tali potenziali rischi significativi.
2. I contaminanti del suolo, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le PFAS, da includere nell’elenco indicativo di cui al paragrafo 1 sono selezionati sulla base del loro potenziale di causare un rischio significativo per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l’ambiente, sulla base della loro tossicità e dell’esposizione ad essi in tutta l’Unione.
3. Entro il 17 giugno 2027 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce l’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna, se del caso, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo effettuati a norma del presente capo e alla luce dei progressi scientifici e tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:2360:oj#art-8