Art. 6
Quadro di monitoraggio della salute del suolo e dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo
In vigore dal 12 nov 2025
Quadro di monitoraggio della salute del suolo e dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo
1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio («quadro di monitoraggio del suolo») a un livello appropriato per i descrittori del suolo e gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo per garantire che la salute del suolo, l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo siano monitorate in modo regolare, coerente e accurato conformemente al presente articolo e agli allegati I e II.
Il quadro di monitoraggio del suolo si basa sui quadri di monitoraggio esistenti a livello nazionale e dell’Unione, compresi, se del caso, dati estrapolati dall’indagine a campionamento areale sull’uso e sulla copertura del suolo (LUCAS).
Ove necessario, gli Stati membri possono adeguare il rispettivo quadro di monitoraggio del suolo in base alle regioni ultraperiferiche al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche di dette regioni.
2. Gli Stati membri monitorano la salute del suolo in ciascuna unità di suolo e l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in ciascun distretto del suolo.
3. Il quadro di monitoraggio si fonda sugli elementi seguenti:
a)
i descrittori del suolo e i criteri di sanità del suolo di cui all’;
b)
i punti di campionamento da determinare in conformità dell’, paragrafo 1;
c)
le misurazioni del suolo da effettuarsi da parte degli Stati membri e, se applicabile, della Commissione in conformità dell’, paragrafi 3 e 4;
d)
i dati e i prodotti di telerilevamento, scientificamente validi, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se del caso;
e)
gli indicatori dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo di cui all’, paragrafo 1, secondo comma.
4. La Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sfruttano i dati e i prodotti spaziali esistenti forniti nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, per valutare le possibilità relative ai prodotti di telerilevamento del suolo e svilupparli, in cooperazione con gli Stati membri, per fornire agli Stati membri i dati necessari sugli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo e al fine di aiutare gli Stati membri a monitorare i pertinenti descrittori del suolo.
5. Entro il 17 dicembre 2027 la Commissione e l’AEA istituiscono, sulla base dei dati esistenti, un portale digitale dei dati sulla salute del suolo («portale digitale dei dati sulla salute del suolo») per consentire l’accesso in un formato territoriale georeferenziato almeno ai dati sulla salute del suolo disponibili, aggregati a livello di unità di suolo o ad un livello più dettagliato, risultanti:
a)
dalle misurazioni del suolo di cui all’, paragrafi 3 e 4;
b)
dai pertinenti dati e prodotti di telerilevamento del suolo di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
L’elaborazione dei dati sulla salute del suolo e l’accesso agli stessi di cui al primo comma si svolgono in conformità del pertinente diritto dell’Unione.
6. La Commissione e l’AEA fanno in modo che gli Stati membri abbiano la possibilità effettiva di esaminare in modo tempestivo i dati sulla salute del suolo e di chiedere la correzione di eventuali errori prima che tali dati siano resi pubblici tramite il portale digitale dei dati sulla salute del suolo. La Commissione e l’AEA provvedono affinché tale possibilità sia offerta anche in relazione a qualsiasi altra relazione da pubblicare nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo e basata sul quadro di monitoraggio del suolo.
7. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo può consentire l’accesso a dati relativi alla salute del suolo diversi da quelli menzionati al paragrafo 5 se detti dati relativi alla salute del suolo sono stati condivisi o raccolti in conformità dei formati o dei metodi stabiliti dalla Commissione a norma del paragrafo 9.
8. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo non fornisce accesso a dati e informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formati o i metodi di condivisione o raccolta dei dati di cui al presente articolo o di integrazione degli stessi nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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