Art. 25 · Valutazione e riesame

Art. 25

Valutazione e riesame

In vigore dal 12 nov 2025
Valutazione e riesame 1.   Entro il 17 giugno 2033, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi e la necessità di modificarla al fine di stabilire obblighi più specifici per conseguirne gli obiettivi. La valutazione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi: a) l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva; b) i dati e le informazioni di cui all’; c) i dati scientifici e analitici pertinenti, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall’Unione; d) l’analisi dei progressi ancora da compiere per conseguire suoli sani entro il 2050; e) l’analisi dell’efficacia del sostegno fornito dagli Stati membri per migliorare la salute del suolo e la resilienza del suolo; f) l’analisi dell’eventuale necessità di adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda: i) la definizione di suoli sani; ii) la definizione di criteri per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte C, e per gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D; iii) l’aggiunta di nuovi descrittori del suolo ai fini del monitoraggio o l’adeguamento dei descrittori del suolo e dei criteri esistenti di sanità del suolo elencati nell’allegato I; iv) i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell’, paragrafo 2, e dell’allegato I, parti A e B, tenendo conto, tra l’altro, dell’obiettivo di garantire condizioni di parità nel mercato interno; v) la possibilità di stabilire una percentuale più elevata di un sottoinsieme di punti di campionamento scelto per l’analisi dei descrittori della biodiversità del suolo di cui all’allegato I, parte C, sulla base dei risultati del primo ciclo di monitoraggio. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
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