Art. 23 · Accesso alla giustizia

Art. 23

Accesso alla giustizia

In vigore dal 12 nov 2025
Accesso alla giustizia 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale della valutazione della salute del suolo, le misure adottate ai sensi della presente direttiva e le eventuali omissioni delle autorità competenti, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) gli interessati vantano un interesse sufficiente; b) gli interessati fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale violazione come presupposto. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e la violazione di un diritto, e lo fanno coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione dell’ambiente e che soddisfa i requisiti del diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera altresì che tali organizzazioni siano titolari di diritti che possono essere lesi ai fini del primo comma, lettera b). 2.   La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. 3.   La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e prevedere meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
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