Art. 15 · Analisi dei siti potenzialmente contaminati

Art. 15

Analisi dei siti potenzialmente contaminati

In vigore dal 12 nov 2025
Analisi dei siti potenzialmente contaminati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le analisi del suolo nei siti potenzialmente contaminati individuati a norma dell’ siano effettuate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all’approccio graduale e basato sul rischio di cui all’. 2.   Gli Stati membri stabiliscono norme relative ai termini, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo. Nel definire le priorità riguardo alle analisi del suolo, gli Stati membri tengono conto dei siti potenzialmente contaminati situati in aree utilizzate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano. Gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE, nonché altre analisi, se tali relazioni, misure e analisi soddisfano i requisiti della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri stabiliscono un elenco degli eventi specifici che fanno scattare un’analisi del suolo. Le analisi del suolo devono essere effettuate entro i termini di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:2360:oj#art-15