Art. 11
Sostegno della salute e della resilienza del suolo
In vigore dal 12 nov 2025
Sostegno della salute e della resilienza del suolo
1. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono i proprietari e i gestori di terreni per quanto riguarda il miglioramento della salute e della resilienza del suolo e agevolano tali miglioramenti da parte dei proprietari e dei gestori di terreni, tra l’altro:
a)
garantendo ai gestori del suolo, ai proprietari, ai gestori di terreni e alle autorità pertinenti un accesso agevole e in condizioni di parità a consulenze imparziali e indipendenti basate su dati scientifici e a informazioni, attività di formazione e sviluppo di capacità per quanto riguarda pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo;
b)
sensibilizzando in merito ai molteplici benefici a medio e lungo termine delle pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo e richiamando l’attenzione sui costi delle pratiche dannose per la salute e la resilienza del suolo;
c)
promuovendo la ricerca e l’innovazione in relazione ad approcci sostenibili alla gestione del suolo e a pratiche di rigenerazione del suolo adeguati alle caratteristiche del suolo, alle condizioni climatiche e all’uso del suolo a livello locale;
d)
fornendo, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche adeguate tese ad aumentare la salute e la resilienza del suolo, sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata conformemente all’ e, se del caso, tenendo conto dei documenti e degli strumenti scientifici di cui all’, paragrafo 1, lettera k);
e)
mettendo a disposizione una panoramica regolarmente aggiornata dei finanziamenti, degli strumenti e delle altre misure disponibili a sostegno della salute e della resilienza del suolo.
2. Su base regolare, gli Stati membri procedono altresì a:
a)
valutare le esigenze tecniche e finanziarie esistenti in relazione al miglioramento della salute e della resilienza del suolo;
b)
dialogare con il pubblico interessato, in particolare i proprietari e i gestori dii terreni, e garantire che venga loro offerta tempestivamente l’opportunità effettiva di determinare il livello di sostegno necessario; e
c)
valutare gli effetti attesi sulla salute e sulla resilienza del suolo delle misure adottate nel contesto dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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