Art. 1
Modifiche della direttiva (UE) 2025/2205
In vigore dal 22 ott 2025
Modifiche della direttiva (UE) 2025/2205
La direttiva (UE) 2025/2205 è così modificata:
1)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
la notifica e l'attuazione di un'interdizione alla guida imposta a seguito della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale.»
;
2)
all' sono aggiunti i punti seguenti:
«15)
“interdizione alla guida”: l'annullamento, la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore, della sua patente di guida o del riconoscimento della validità della sua patente di guida in forza di una decisione adottata da un'autorità competente che è divenuta esecutiva, indipendentemente dal fatto che tale annullamento, revoca, sospensione o limitazione possa essere qualificata come misura amministrativa o penale e che si configuri come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza;
16)
“annullamento”: l'invalidamento del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della patente di guida, per ragioni amministrative quali il non aver rispettato i criteri per l'ottenimento della patente di guida o l'aver acquisito la patente di guida con mezzi fraudolenti, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che invalida il diritto di guidare, la patente di guida o il riconoscimento della patente di guida;
17)
“revoca”: la revoca del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, a causa della commissione di un'infrazione conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui il diritto di guidare, la patente di guida o la validità della patente di guida sia revocata per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che revoca il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
18)
“sospensione”: la limitazione temporanea del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, per un periodo di tempo determinato, o per un periodo di tempo determinato e fino all'adempimento di condizioni complementari, a causa della commissione di un'infrazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui il diritto di guidare, la patente di guida o la validità della patente di guida sia limitata temporaneamente per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che sospende il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
19)
“limitazione”: la limitazione parziale della validità del diritto di guida, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, per un periodo di tempo determinato o fino all'adempimento di condizioni complementari, o una combinazione di entrambi, a causa della commissione di un'infrazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui la validità del diritto di guidare, della patente di guida, o della validità della patente di guida sia limitata parzialmente per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che limita il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
20)
“condizioni complementari”: condizioni, diverse dalla scadenza di un periodo di tempo determinato, che la persona oggetto d'interdizione alla guida deve soddisfare per recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida o il riconoscimento della validità della sua patente di guida o può soddisfare per facilitarlo;
21)
“Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione”: lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
22)
“Stato membro di emissione”: lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida;
23)
“infrazione che comporta un'interdizione alla guida”: una delle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a)
guida in stato di ebbrezza come definita all', lettera g), della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b)
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti come definita all', lettera h), della direttiva (UE) 2015/413;
c)
eccesso di velocità come definito all', lettera d), della direttiva (UE) 2015/413;
d)
comportamento che viola norme sulla circolazione stradale e che ha provocato, con un veicolo a motore, morte o lesioni personali gravi di un'altra persona, secondo la definizione del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(*1) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni e l'assistenza reciproca riguardo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj).»;"
3)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 15 bis
Obbligo di notifica dell'interdizione alla guida
1. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, previo accertamento, se del caso, del fatto che la persona oggetto dell'interdizione alla guida non abbia la sua residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e non sia in possesso di una patente di guida rilasciata da tale Stato membro, notifica senza indebito ritardo allo Stato membro di emissione l'interdizione alla guida purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l'interdizione alla guida costituisce una revoca, una sospensione o una limitazione del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida;
b)
l'interdizione alla guida è stata imposta a seguito della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
c)
la decisione di interdizione alla guida non è più impugnabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
d)
nei casi in cui l'interdizione alla guida sia imposta per un periodo di tempo determinato, la sua durata è di almeno tre mesi;
e)
al momento della notifica, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito dell'interdizione alla guida è superiore a un mese; e
f)
la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata identificata come il conducente che ha commesso l'infrazione che comporta un'interdizione alla guida.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato standard per la notifica dell'interdizione alla guida (“certificato standard relativo all'interdizione alla guida”) all'autorità competente dello Stato membro di emissione, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 bis. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette inoltre la decisione di interdizione alla guida e la patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida, se è stata consegnata, all'autorità competente dello Stato membro di emissione.
4. Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è trasmesso in formato elettronico. Tale certificato contiene, in modo strutturato, almeno le informazioni seguenti:
a)
la denominazione, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell'autorità competente che ha imposto l'interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b)
il tipo di infrazione commessa che comporta un'interdizione alla guida;
c)
una descrizione dei fatti che hanno portato all'interdizione alla guida;
d)
le disposizioni giuridiche applicabili nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
e)
se del caso, il metodo utilizzato per accertare l'infrazione che comporta un'interdizione alla guida e i risultati delle relative misurazioni al momento della commissione dell'infrazione;
f)
i dati seguenti relativi alla persona oggetto dell'interdizione alla guida: nome e cognome; indirizzo utilizzato per le comunicazioni da parte dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; numero della patente di guida; se necessario, numero di identificazione nazionale; e, ove disponibile, numero del conducente;
g)
la portata, il contenuto e la durata esatti dell'interdizione alla guida, comprese, se del caso, la data in cui la procedura d'interdizione alla guida è iniziata, la data in cui la sospensione o la limitazione cessa di avere effetto, i codici di cui all'allegato I, parte E, nonché le eventuali condizioni complementari stabilite dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
h)
se del caso, il periodo (in giorni) oggetto dell'interdizione alla guida già trascorso nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
i)
se del caso, l'eventuale periodo di divieto applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione per recuperare la patente di guida o per richiederne una nuova; e
j)
una nota che indica se la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata informata di tale interdizione nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, se la persona oggetto dell'interdizione alla guida ha impugnato tale decisione di interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e se la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata rappresentata nella procedura di ricorso.
5. Almeno sei mesi prima della data del recepimento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:
a)
il formato e il contenuto del certificato standard relativo all'interdizione alla guida; e
b)
il formato delle informazioni che devono essere fornite a norma degli articoli 15 septies e 15 octies.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 15 ter
Specifiche relative alla lingua del certificato standard relativo all'interdizione alla guida
1. Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è trasmesso in una qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che sia una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione accettata dallo Stato membro di emissione in conformità del paragrafo.
2. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione presentata alla Commissione la volontà di accettare certificati standard relativi all'interdizione alla guida in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che non sono una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione. Lo Stato membro interessato può modificare o ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri, compresa la rete dell'UE delle patenti di guida, al fine di agevolare la notifica da parte degli Stati membri.
3. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione di interdizione alla guida.
Articolo 15 quater
Obbligo per lo Stato membro di emissione di attuare un'interdizione alla guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione
1. Lo Stato membro di emissione garantisce che le proprie autorità competenti abbiano il potere di attuare una revoca, una sospensione o una limitazione della patente di guida sulla base di un'interdizione alla guida loro notificata in conformità dell'articolo 15 bis.
2. Fatti salvi i motivi di esenzione di cui all'articolo 15 sexies, lo Stato membro di emissione garantisce che, nei casi in cui le proprie autorità competenti ricevano un certificato standard relativo all'interdizione alla guida in conformità dell'articolo 15 bis, tali autorità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 quinquies, provvedano alla revoca, alla sospensione o alla limitazione della patente di guida.
Articolo 15 quinquies
Attuazione di un'interdizione alla guida notificata allo Stato membro di emissione
1. Se l'interdizione alla guida consiste in una revoca nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro di emissione:
a)
adotta misure che si traducono:
i)
nella revoca della patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida; o
ii)
laddove la revoca non sia contemplata nello Stato membro di emissione, nella sospensione della patente di guida per la durata stabilita nel diritto nazionale dello Stato membro di emissione per tale tipo di infrazione che comporta un'interdizione alla guida, in una valutazione dell'idoneità o delle competenze in materia di guida del conducente e in qualsiasi azione ritenuta appropriata sulla base di tale valutazione;
b)
tiene conto, nella misura in cui ciò sia compatibile con il proprio diritto nazionale, delle condizioni complementari che la persona oggetto dell'interdizione alla guida è tenuta a rispettare e che sono già state soddisfatte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
c)
registra le misure adottate a norma della lettera a) del presente comma nel proprio registro nazionale delle patenti di guida al fine di divulgare tali informazioni conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 bis.
In caso di revoca, la persona oggetto dell'interdizione alla guida può recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida o chiedere una nuova patente di guida a norma degli articoli 10, 16 e 20.
2. Se l'interdizione alla guida consiste in una sospensione o in una limitazione, lo Stato membro di emissione:
a)
sospende o limita, a seconda dei casi, la patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida, fino alla data in cui la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione cessa di avere effetto, o per un periodo corrispondente alla durata applicata dallo Stato membro di emissione per tale tipo di infrazione che comporta un'interdizione alla guida, se questa è più breve della durata imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b)
registra la misura adottata nel registro nazionale delle patenti di guida e divulga tali informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 bis;
c)
se la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un periodo di tempo determinato sia all'adempimento di condizioni complementari, tiene conto unicamente del periodo di tempo determinato; e
d)
qualora la limitazione sia imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, tiene conto di tale limitazione nella misura in cui essa è per sua natura compatibile con il diritto dello Stato membro di emissione.
3. Fatto salvo il motivo di esenzione di cui all'articolo 15 sexies, paragrafo 1, lettera a), quando adotta misure a norma del presente articolo, lo Stato membro di emissione è vincolato dalle informazioni e dai fatti forniti dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e si basa su di essi, conformemente all'articolo 15 bis.
4. Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui al presente articolo o adotta una decisione relativa all'applicazione di un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies senza indebito ritardo e in ogni caso entro gli eventuali termini stabiliti nel diritto nazionale concernente l'imposizione di un'interdizione alla guida.
5. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione:
a)
non riconosca la validità della patente di guida recuperata o della nuova patente ottenuta, durante il periodo di divieto applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione per recuperare la patente di guida esistente o per richiederne una nuova; e
b)
esegua l'interdizione alla guida all'interno del proprio territorio, per la sua intera durata, conformemente al proprio diritto nazionale e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
quando allo Stato membro di emissione viene notificata un'interdizione alla guida contenente condizioni complementari a norma dell'articolo 15 bis, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare tale interdizione alla guida nel proprio territorio fino a quando la persona oggetto dell'interdizione alla guida non soddisfa tali condizioni; in tal caso, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione indica attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida la data dell'adempimento delle condizioni complementari da parte della persona oggetto dell'interdizione alla guida;
ii)
qualora lo Stato membro di emissione abbia accertato che la persona oggetto dell'interdizione alla guida soddisfa le condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il recupero della sua patente di guida o la richiesta di una nuova patente di guida, le condizioni complementari cui è subordinata un'interdizione alla guida notificata a norma dell'articolo 15 bis sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; in tal caso, lo Stato membro di emissione indica nella rete dell'UE delle patenti di guida la data in cui si ritengono adempiute le condizioni applicabili da parte della persona oggetto dell'interdizione alla guida.
6. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro di emissione valuti l'idoneità e le competenze in materia di guida del titolare della patente di guida e, sulla base di tale valutazione, adotti tutte le misure ritenute appropriate conformemente al proprio diritto nazionale, tenendo altresì conto delle misure adottate dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, qualora sussista un motivo per ritenere che l'idoneità o le competenze per la guida del titolare della patente di guida rappresentino un rischio per la sicurezza stradale.
Articolo 15 sexies
Motivi di esenzione
1. Lo Stato membro di emissione non adotta le misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 e 2, se:
a)
il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è incompleto o palesemente inesatto e le informazioni mancanti o corrette, a seconda dei casi, non sono state fornite conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
b)
sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione a norma dell'articolo 15 septies, paragrafo 2, lettera b), è accertato che l'interdizione alla guida sarebbe già giunta al termine nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione entro la data di adozione, da parte dello Stato membro di emissione, delle misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 o 2.
2. Lo Stato membro di emissione può, in conformità del proprio diritto nazionale, applicare anche i seguenti motivi di esenzione:
a)
l'interdizione alla guida riguarda un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida che, sulla base delle informazioni notificate a norma dell'articolo 15 bis, non comporterebbe un'interdizione alla guida ai sensi del diritto dello Stato membro di emissione;
b)
l'interdizione alla guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e il limite di velocità applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è stato superato di meno di 50 km/h;
c)
l'interdizione alla guida è prescritta conformemente al diritto dello Stato membro di emissione;
d)
il diritto dello Stato membro di emissione prevede un'immunità o un privilegio che impediscono l'esecuzione dell'interdizione alla guida;
e)
vi sono fondati motivi per presumere una probabile violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; o
f)
la patente di guida oggetto della notifica è già sottoposta alle misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 o 2, adottate a seguito di un'altra notifica precedente e di maggiore durata.
3. Lo Stato membro di emissione può richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di esenzione previsto ai paragrafi 1 o 2. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce senza indugio le informazioni richieste e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti.
Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo non comprendono dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e sono utilizzate al solo scopo di applicare tali paragrafi.
Articolo 15 septies
Informazioni che gli Stati membri devono scambiarsi quando attuano un'interdizione alla guida emessa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale
1. L'autorità competente dello Stato membro di emissione comunica senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, in modo strutturato e usando un formato elettronico, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, le misure adottate a norma dell'articolo 15 quater o la decisione relativa all'applicazione di un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies, unitamente ai motivi della decisione.
2. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro di emissione circa:
a)
qualsiasi circostanza che incida sull'interdizione alla guida emessa;
b)
il termine dell'interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
Articolo 15 octies
Informazioni che devono essere fornite alla persona oggetto di un'interdizione alla guida presa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale e mezzi di impugnazione a sua disposizione
1. Lo Stato membro di emissione informa la persona oggetto di un'interdizione alla guida di una notifica a norma dell'articolo 15 bis, per quanto possibile entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.
2. Le informazioni che devono essere fornite alla persona oggetto dell'interdizione alla guida comprendono quantomeno:
a)
la denominazione, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono delle autorità competenti per l'esecuzione dell'interdizione alla guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
b)
i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, oltre al diritto di essere ascoltati.
3. Lo Stato membro di emissione informa la persona oggetto dell'interdizione alla guida, entro i termini stabiliti per la notifica di decisioni analoghe conformemente al proprio diritto nazionale e conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale quantomeno:
a)
dell'adozione di misure a norma dell'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 e 2;
b)
dei particolari di tali misure;
c)
dei mezzi di impugnazione previsti dal proprio diritto nazionale per contestare tali misure; e
d)
della procedura da seguire per recuperare la patente di guida esistente o richiederne una nuova.
4. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni o le misure adottate a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies, in particolare per quanto riguarda la mancata applicazione di un motivo di esenzione. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per fare in modo che le informazioni in merito a tali mezzi siano fornite in tempo utile, al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali mezzi di impugnazione.
5. Un'interdizione alla guida notificata a norma dell'articolo 15 bis può essere impugnata solo nell'ambito di un'azione intentata nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
6. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione si informano reciprocamente in merito ai mezzi di impugnazione contro le decisioni o le misure adottate a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies. Su richiesta dello Stato membro di emissione, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette allo Stato membro di emissione tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 3 del presente articolo.»
;
4)
all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Tutte le comunicazioni tra Stati membri a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies avvengono attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida. A tal fine, gli Stati membri concedono l'accesso alla rete dell'UE delle patenti di guida ai punti di contatto nazionali designati ai fini degli articoli da 15 bis a 15 octies.
Gli Stati membri garantiscono inoltre che i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di infrazioni che comportano un'interdizione alla guida, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni pertinenti siano condivise in tempo utile.»
;
5)
all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Entro il 26 novembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, tra le informazioni da fornire a norma del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei dati raccolti per ciascun anno civile:
a)
il numero di notifiche ricevute a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, ripartite per Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b)
il numero di volte in cui è stato invocato un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies, compresi i motivi di esenzione applicati, ripartiti per Stato membro notificante; e
c)
eventuali informazioni utili ai fini del corretto funzionamento e dell'efficacia della presente direttiva a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies, anche in merito ai mezzi di impugnazione.»
;
6)
all'articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
la possibilità di estendere ulteriormente l'applicazione degli articoli da 15 bis a 15 octies alle decisioni di ritiro della patente di guida prese sulla base di infrazioni stradali diverse dalle infrazioni che comportano un'interdizione alla guida, di migliorare ulteriormente la rete dell'UE delle patenti di guida nella misura necessaria per ridurre gli oneri amministrativi e ottimizzare le procedure di notifica, nonché di agevolare ulteriormente l'attuazione di un'interdizione alla guida presa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o di residenza normale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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