Art. 9 · Graduazione ed equivalenze tra categorie

Art. 9

Graduazione ed equivalenze tra categorie

In vigore dal 22 ott 2025
Graduazione ed equivalenze tra categorie 1.   Le patenti di guida delle categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B. 2.   La validità delle patenti di guida è fissata come segue: a) la patente di guida rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E o DE è inoltre valida per i complessi di veicoli della categoria BE; b) la patente di guida rilasciata per la categoria CE è valida anche per la categoria DE se il titolare è già in possesso di patente per la categoria D; c) la patente di guida rilasciata per la categoria C1E o CE è valida anche per la categoria D1E se il titolare è già in possesso di patente per la categoria D1; d) la patente di guida rilasciata per le categorie CE e DE è valida anche, rispettivamente, per le categorie C e C1 nonché D e D1; e) la patente di guida rilasciata per le categorie CE e DE è valida anche, rispettivamente, per i complessi di veicoli delle categorie C1E e D1E; f) la patente di guida rilasciata per le categorie C1E e D1E è valida anche, rispettivamente, per le categorie C1 e D1; g) la patente di guida rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida anche per i veicoli a motore della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle patenti di guida per le categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere una patente di guida per la categoria AM; h) la patente di guida rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1; i) la patente di guida rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida anche, rispettivamente, per le categorie A1 e A2; B1; C1; D1; j) due anni dopo il suo primo rilascio, una patente di guida della categoria B è valida anche per la guida di autoveicoli, compresi i veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi quali definiti all’ della direttiva 96/53/CE e che sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2018/858, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg. Se è soddisfatta la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della presente direttiva, a tali veicoli può essere agganciato un rimorchio purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 5 000 kg. I camper non rientrano nell’equivalenza di cui alla presente lettera; k) due anni dopo il suo primo rilascio, una patente di guida della categoria BE è valida anche per la guida di una combinazione di autoveicoli alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi quali definiti all’ della direttiva 96/53/CE e che sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2018/858, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg, come una motrice e un rimorchio o semirimorchio di categorie di massa O1 o O2 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858. 3.   Ai fini della guida nei rispettivi territori, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze: a) i tricicli a motore di potenza massima netta superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente di guida della categoria B, purché il titolare abbia almeno 21 anni; b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente di guida della categoria B. Le equivalenze di cui al primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno accordate. Gli Stati membri indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma solo mediante i pertinenti codici dell’Unione di cui all’allegato I, parte E. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle equivalenze di cui al primo comma accordate sui loro territori, compresi gli eventuali codici nazionali connessi utilizzati prima del 25 novembre 2025. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida delle categorie di veicoli seguenti: a) veicoli della categoria D1 aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di conducenti di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente al conducente e sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da entità non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti; b) veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di conducenti di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente al conducente, purché tali veicoli soddisfino tutte le condizioni seguenti: i) sono destinati a essere utilizzati, da fermi, solo per fini didattici o ricreativi; ii) sono utilizzati per fini sociali da entità non commerciali; iii) sono stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie ai fini di cui ai punti i) e ii); c) veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata non superiore a 2 500 kg e una velocità massima limitata mediante mezzi tecnici a 45 km/h da parte di conducenti di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B1 rilasciata alle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma, e, se applicabile, all’, paragrafo 2, lettera b); d) veicoli a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 5 000 kg, ai quali può essere agganciato un rimorchio se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5 000 kg, da parte di conducenti che hanno compiuto 20 anni di età, sono in possesso di patente di guida della categoria B, hanno completato la formazione e/o le prove richieste a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e guidano unicamente ai fini a cui il veicolo di emergenza è destinato, comprese le necessarie attività di manutenzione e prove di guida. Laddove gli Stati membri indichino sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, lettere a) e b), ciò avviene soltanto mediante i pertinenti codici nazionali. Gli Stati membri possono, temporaneamente o a tempo indeterminato, riconoscere reciprocamente nei rispettivi territori la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del primo comma, lettera d). Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare la guida di veicoli della categoria D o D1, sui loro territori, da parte dei titolari di una patente di guida rilasciata per la categoria C, a condizione che a bordo del veicolo non siano trasportate altre persone e che il conducente: a) effettui un controllo tecnico, conformemente alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), entro un raggio di 5 km dal centro di controllo; oppure b) sia un meccanico di un’officina che esegue una prova di guida, entro un raggio di 5 km dalla stessa, rispettivamente una volta riparato il veicolo o a fini di manutenzione o ispezione. Quando lascia il centro di controllo o l’officina, il titolare della patente di guida della categoria C deve essere in grado di dimostrare, nel corso di qualsiasi ispezione, che il veicolo è guidato ai fini di un controllo tecnico di cui alla lettera a) o di una prova di guida di cui alla lettera b). Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
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