Art. 4 · Patenti di guida fisiche

Art. 4

Patenti di guida fisiche

In vigore dal 22 ott 2025
Patenti di guida fisiche 1.   Gli Stati membri rilasciano patenti di guida fisiche sulla base delle specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, comprese quelle rilasciate prima del 19 gennaio 2013. Essi informano la Commissione delle misure adottate. Le patenti di guida fisiche sono protette contro la falsificazione, come minimo, mediante le specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive. 3.   Allorché il titolare di una patente di guida fisica in corso di validità sprovvista di un periodo di validità amministrativa acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro ospitante può, a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui all’, paragrafo 2, rinnovando la patente di guida. 4.   Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva. 5.   Gli Stati membri possono decidere di inserire un microchip nella patente di guida fisica. Qualora decida di inserire un microchip nella patente di guida fisica, uno Stato membro può anche decidere, se previsto dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, di memorizzare nel microchip dati supplementari rispetto a quelli specificati nell’allegato I, parte D. Qualora prevedano l’inserimento di un microchip nella patente di guida fisica, gli Stati membri applicano, come minimo, i pertinenti requisiti tecnici di cui all’allegato I, parti da B a B4. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive. Qualora adottino la decisione di inserire un microchip nelle patenti di guida fisiche da essi rilasciate o qualora modifichino successivamente tale decisione, gli Stati membri informano la Commissione entro tre mesi dall’adozione della pertinente decisione. Gli Stati membri che hanno già inserito un microchip nelle patenti di guida fisiche ne informano la Commissione entro il 26 febbraio 2026. 6.   Gli Stati membri possono decidere di inserire, nello spazio riservato al microchip sulle patenti di guida fisiche da essi rilasciate, un codice QR al posto del microchip o in combinazione con esso. Il codice QR consente di verificare l’autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi misura volta all’inserimento di un codice QR nella patente di guida, e di qualsiasi modifica successiva, entro tre mesi dall’adozione della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR inseriti nelle patenti di guida fisiche devono rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore, a meno che tale conservazione non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o nazionale, e si assicurano che l’autorità che ha rilasciato la patente di guida non sia informata della verifica. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare l’allegato I, parti A1 e A2, da B a B4, e D, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
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