Art. 24 · Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione

Art. 24

Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione

In vigore dal 22 ott 2025
Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione 1.   Entro il 26 novembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. Nell’ambito della relazione, la Commissione valuta: a) l’impatto della direttiva sulla sicurezza stradale, in particolare: i) l’eventuale impatto derivante dalla concessione di equivalenze a norma dell’, paragrafo 2, lettere j) e k); ii) l’eventuale impatto derivante dalla concessione di equivalenze a norma dell’, paragrafo 4; b) gli effetti sulla sicurezza stradale e sulla carenza di conducenti dell’attuazione del sistema di guida accompagnata per le categorie di patenti di guida professionali, sulla base delle relazioni ricevute dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Nell’ambito della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i nuovi sviluppi tecnologici per i veicoli alimentati con combustibili alternativi che incidono sulla massa di tali veicoli. A tal fine, la Commissione utilizza le informazioni raccolte a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. A sostegno della sua valutazione, la Commissione può chiedere ai costruttori di veicoli informazioni supplementari sul possibile impatto di tali nuovi sviluppi tecnologici sulla massa dei veicoli. I costruttori di veicoli sono tenuti a fornire i dati di cui al primo comma entro un termine ragionevole e conformemente alla normativa applicabile dell’UE. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro il 26 novembre 2026 o immediatamente dopo l’adozione del primo degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 7, se anteriore, la Commissione valuta la fattibilità di anticipare la data di cui all’, paragrafo 4, e presenta una relazione sulle sue conclusioni. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione le informazioni che ritengono pertinenti ai fini di tale valutazione e la Commissione tiene conto di tali informazioni. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
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