Art. 20
Residenza normale
In vigore dal 22 ott 2025
Residenza normale
1. Il luogo di residenza normale è considerato quello in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 dei precedenti 365 giorni, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui tale persona abita.
Tuttavia, per luogo di residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali di tale persona e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. La persona non è tenuta a soddisfare questa condizione se effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di un’università o di una scuola non costituisce un trasferimento della residenza normale.
2. Ai fini dell’, paragrafo 3, lettera b), e dell’, paragrafo 4, il luogo di residenza normale del personale dei servizi diplomatici dell’Unione, vale a dire i funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché il personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e qualsiasi altro dipendente o contraente che lavori per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’ambito della rappresentanza esterna e che, per poter svolgere le proprie mansioni contrattuali, abbia vissuto almeno 181 giorni nel corso degli ultimi 365 giorni al di fuori dell’Unione, o del personale dei servizi diplomatici dei suoi Stati membri, o dei componenti del loro nucleo familiare, accreditati presso paesi terzi, si ritiene situato nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri di emissione delle patenti di guida che vengono rinnovate o sostituite.
3. In casi eccezionali, se non è in grado di provare che ha stabilito la sua residenza normale in un determinato Stato membro ai sensi del paragrafo 1, il titolare di una patente di guida può ottenere il rinnovo o la sostituzione della stessa nello Stato membro di emissione.
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera e), e ai fini specifici del primo rilascio di una patente di guida di categoria B, un candidato il cui Stato membro di residenza normale sia diverso dallo Stato membro di cittadinanza di tale candidato può ottenere il rilascio della patente di guida da quest’ultimo, qualora nello Stato membro di residenza normale non sia possibile sostenere la prova teorica o pratica, o entrambe tali prove, in una lingua ufficiale dello Stato membro di cittadinanza del candidato che sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione, o con l’assistenza di un interprete.
Conformemente al regolamento (UE) 2018/1724, gli Stati membri e la Commissione forniscono agli utenti l’accesso a informazioni sulle lingue per le quali è garantita nei singoli Stati membri la traduzione o l’interpretazione delle prove teoriche e pratiche.
Storico versioni
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