Art. 19 · Esaminatori

Art. 19

Esaminatori

In vigore dal 22 ott 2025
Esaminatori 1.   Gli esaminatori di guida soddisfano le norme minime di cui all’allegato IV. Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico contenute nel suddetto allegato. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare l’allegato IV, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
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