Art. 10
Rilascio, validità e rinnovo
In vigore dal 22 ott 2025
Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato al soddisfacimento delle condizioni seguenti:
a)
il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica, in conformità dell’allegato II, e il rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni dell’allegato III;
b)
per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono tuttavia imporre il superamento di una prova di capacità e comportamento e applicare l’ in relazione a questa categoria.
Gli Stati membri possono imporre una prova di capacità e comportamento specifica per i veicoli a tre ruote e i quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;
c)
per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, e a condizione che il candidato abbia acquisito un’esperienza di almeno due anni alla guida di un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2:
i)
il superamento di una prova di capacità e comportamento soltanto; oppure
ii)
il completamento di una formazione a norma dell’allegato VI;
d)
il completamento di una formazione o il superamento di una prova di capacità e comportamento, oppure il completamento di una formazione e il superamento di una prova di capacità e comportamento a norma dell’allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di un complesso di veicoli, di un camper, di un veicolo di emergenza o di un veicolo alimentato con combustibili alternativi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii);
e)
la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per almeno gli ultimi sei mesi al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, o il rientro nelle eccezioni di cui all’, paragrafo 3 o 4.
2. La durata della validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la seguente:
a)
15 anni per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE. Gli Stati membri possono ridurre tale durata a dieci anni nel caso in cui il diritto nazionale consenta l’utilizzo della patente di guida anche come documento d’identità personale;
b)
cinque anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alla presente direttiva.
La presenza di un microchip o di un codice QR a norma dell’, paragrafi 5 e 6 rispettivamente, non è una condizione preliminare per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l’illeggibilità del microchip o del codice QR o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità della patente di guida.
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di qualsiasi categoria delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria se necessario per incrementare la frequenza dei controlli medici e delle autovalutazioni mediche o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri limitano il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma. La patente di guida così limitata non è rinnovabile.
Gli Stati membri possono ridurre i periodi di validità amministrativa di cui al primo comma, per le patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 65 anni di età, al fine di richiedere che i controlli medici e le autovalutazioni mediche o l’applicazione di altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento, avvengano con maggiore frequenza. Tale periodo di validità amministrativa ridotto si applica soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al presente paragrafo per le patenti di guida di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano sui loro territori della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato a entrambe le condizioni seguenti:
a)
il continuo rispetto da parte del candidato al rinnovo delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell’allegato III;
b)
la residenza normale del candidato al rinnovo, o la prova della sua qualifica di studente per almeno i sei mesi precedenti al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, o il rientro nelle eccezioni di cui all’, paragrafo 3.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di leggi che disciplinano il mantenimento dell’ordine, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni nazionali relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
5. Si può essere titolari di un’unica patente di guida. Una patente di guida mobile può tuttavia essere visualizzata simultaneamente su più di un dispositivo elettronico.
Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida se il candidato è già titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione del secondo comma. Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o alla conversione di una patente di guida comprendono, qualora vi siano ragionevoli motivi di supporre che il candidato sia già titolare di un’altra patente di guida, la verifica con gli altri Stati membri della possibilità che il candidato sia già titolare di un’altra patente di guida. A tal fine, gli Stati membri si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida.
Fermo restando l’, paragrafo 6, uno Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti l’annullamento della patente di guida o del diritto di guidare qualora si accerti che una determinata patente di guida è stata rilasciata senza che tali requisiti fossero soddisfatti.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare gli allegati II, III, V e VI, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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