Art. 1 · Modifiche della direttiva 2008/98/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2008/98/CE

In vigore dal 10 set 2025
Modifiche della direttiva 2008/98/CE La direttiva 2008/98/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).»;" 2) all’ sono inseriti i punti seguenti: «4 ter) “produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater”, qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell’, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2): a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater con il proprio nome o marchio di fabbrica, oppure li fa progettare o fabbricare e li immette per la prima volta con il proprio nome o marchio di fabbrica nel territorio di quello Stato membro; b) è stabilito in uno Stato membro e rivende sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio di fabbrica, i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, fabbricati da altri operatori economici, sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio di fabbrica di tali altri operatori economici; c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce per la prima volta nel territorio di detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure d) vende prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater mediante contratti a distanza direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo. La nozione di “produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater” non comprende fabbricanti, importatori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater usati e ritenuti idonei al riutilizzo, né prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater derivati da tali prodotti usati o da tali rifiuti o da loro parti, né sarti imprenditori che confezionano prodotti personalizzati; 4 quater) “messa a disposizione sul mercato”, la fornitura di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per la distribuzione o l’uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 4 quinquies) “organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore”, la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori; 4 sexies) “piattaforma online”, la piattaforma online quale definita all’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); 4 septies) “fornitore di servizi di logistica”, il fornitore di servizi di logistica quale definito all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); 4 octies) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 4 nonies) “utilizzatore finale”, l’utilizzatore finale quale definito all’, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1020; 4 decies) “soggetto dell’economia sociale”, il soggetto di diritto privato che fornisce beni o servizi e opera conformemente ai seguenti principi: a) il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto; b) il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell’interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e c) la governance democratica o partecipativa; 4 undecies) “prodotto di consumo invenduto”, il prodotto di consumo invenduto quale definito all’, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); (*2)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj)." (*3)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)." (*4)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)." (*5)  Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).»;" 3) all’articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari 1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno: a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari; b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un’equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l’intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all’utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga; c) incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l’ottenimento di prodotti non alimentari; d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell’economia sociale; e) incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), in particolare l’articolo 6. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri, previa consultazione delle banche alimentari e di altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti, adottano misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici. 2.   Gli Stati membri monitorano e valutano l’attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale: a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023; b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023. 5.   Qualora, in relazione agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno precedente al 2021, dati raccolti utilizzando i metodi di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione (*8) oppure, per gli anni precedenti al 2020, utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui a tale decisione delegata, lo Stato membro può utilizzare come periodo di riferimento un anno precedente. Entro il 17 aprile 2027 lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l’intenzione di utilizzare un anno precedente e, per un anno precedente al 2020, trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli, rendendoli disponibili pubblicamente. 6.   Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il 17 ottobre 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto al periodo di riferimento riguardante la definizione dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. 7.   Se ritiene che i dati relativi a un anno precedente al 2020 non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma di tale paragrafo, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come periodo di riferimento una media annuale tra il 2021 e il 2023, il 2020 o un anno precedente al 2020 diverso da quello proposto da tale Stato membro. 8.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificare tali obiettivi e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030. Il riesame di cui al primo comma comprende: a) una valutazione dell’entità e delle cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria nonché l’individuazione e una valutazione di fattibilità delle leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite; b) una valutazione della possibilità di introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti in relazione al paragrafo 4, lettere a) e b), da conseguire entro il 2035; e c) una valutazione dell’impatto delle variazioni dei livelli di produzione sul conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari in relazione al paragrafo 4, lettera a). La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 9.   Gli Stati membri coordinano le proprie azioni per prevenire gli sprechi alimentari e condividono le migliori pratiche, anche attraverso la Piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari. (*6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)." (*7)  Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)." (*8)  Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).»;" 5) all’articolo 11, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente: «Al fine di rispettare le finalità del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia in funzione l’infrastruttura necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa una copertura materiale e territoriale sufficiente dei punti di raccolta differenziata a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c ter).» ; 6) all’articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.» ; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 22 bis Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis. 2.   Gli Stati membri possono istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché un produttore quale definito all’, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono prevedere che un produttore quale definito all’, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un paese terzo e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debba designare, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un produttore quale definito all’, paragrafo 4 ter, lettera d), lo desideri, gli eventuali obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata mediante mandato scritto. Se tale produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare l’allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata (NC) ivi elencati ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*9). 6.   Gli Stati membri definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a). 7.   Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 6, i soggetti pertinenti siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono almeno: a) i produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato; b) le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato; c) i gestori pubblici o privati di rifiuti; d) le autorità locali; e) gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo; f) i soggetti dell’economia sociale, comprese le imprese sociali locali. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi relativi a: a) la raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue: i) la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies; ii) il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti di cui al punto i) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio, a norma dell’articolo 22 quinquies; iii) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti di cui al punto i); iv) la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cui ai punti i), ii) e iii), da parte di soggetti dell’economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta di cui all’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11; b) lo svolgimento di un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell’articolo 22 quinquies, paragrafo 6; c) la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, conformemente all’articolo 22 quater, paragrafi 14, 15 e 18; d) la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell’articolo 37; e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781, e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra, fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato. 9.   Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debbano coprire, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo per i prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che finiscono in rifiuti urbani indifferenziati. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta dopo il 16 ottobre 2025 e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia già istituito nello Stato membro in questione conformemente agli articoli 8 e 8 bis a tale data. 11.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta: a) a decorrere dalla data in cui lo Stato membro in questione ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), conformemente all’, paragrafo 1, di tale direttiva, o b) al più tardi, a decorrere dal 17 aprile 2028, e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia istituito nello Stato membro in questione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal 16 ottobre 2025. 12.   I costi da coprire di cui al paragrafo 8 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo efficiente in termini di costi e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti pertinenti conformemente al paragrafo 7. 13.   Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online, che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i quali consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater ai consumatori situati nell’Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni prima di consentire loro di utilizzare i loro servizi: a) informazioni sull’iscrizione nel registro dei produttori di cui all’articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro; b) un’autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per i quali gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo e all’articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore. 14.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il 17 aprile 2028 conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies. 15.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione forniscano ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 13 al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020. 16.   Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi di logistica, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 15 e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 15 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini della presente direttiva i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 15 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chieda al produttore di rettificare, completare o aggiornare le informazioni senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione e nazionale, e b) qualora il produttore non rettifichi, completi o aggiorni tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospenda rapidamente la prestazione del suo servizio a tale produttore in relazione all’offerta di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione, fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta; il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione. 17.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), se un fornitore di servizi di logistica sospende la prestazione del suo servizio a norma del paragrafo 16 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché il produttore interessato abbia il diritto di impugnare la sospensione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale di uno degli Stati membri in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica. Articolo 22 ter Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri 1.   Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1. La Commissione istituisce un sito web contenente i link a tutti i registri nazionali dei produttori per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del link ai rispettivi registri nazionali dei produttori entro 30 giorni dall’istituzione dei registri. Le informazioni relative a ciascun registro dei produttori, oltre a essere facilmente accessibili, disponibili al pubblico e gratuite, sono presentate in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. La comunicazione di informazioni a norma del presente paragrafo non pregiudica il mantenimento della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale. 2.   Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. 3.   Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati nello Stato membro in questione. 4.   La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti: a) il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico; b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell’Unione o nazionale; c) i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta; d) il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l’eventuale numero di telefono, il sito Internet, l’indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell’Unione o nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato; e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore mediante mandato scritto. Se un produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente: a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente; b) autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4; c) possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali oltre a quelle di cui al paragrafo 4; d) possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2. 7.   L’autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o siano insufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d). 8.   Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, al rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, di notificare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori. 9.   Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori e fornitori di servizi di logistica che concludono contratti per qualsiasi dei servizi di cui all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 con produttori che offrono agli utilizzatori finali prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, abbiano accesso gratuito al registro dei produttori. 10.   Entro il 17 aprile 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l’iscrizione nel registro dei produttori sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Articolo 22 quater Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater incarichino un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 22 bis. 2.   Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità competente. 3.   Gli Stati membri stabiliscono criteri relativi alle qualifiche che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono avere per essere incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di dimostrare l’esperienza necessaria nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità. 4.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 3, a condizione che entro il 16 ottobre 2025 abbiano già stabilito criteri che garantiscano che un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore possa essere incaricata dell’adempimento per conto dei produttori degli obblighi di responsabilità estesa del produttore solo se essa dimostra di avere esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e se detti criteri garantiscono che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestirà i rifiuti in modo sostenibile e limiterà l’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente. 5.   Fatto salvo l’articolo 8 bis, paragrafo 4, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater: a) si basino sul peso e, se del caso, sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, siano modulati sulla base dei requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 più adeguati per la prevenzione dei rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e per il loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, e delle corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità di detti prodotti; b) tengano conto dei ricavi delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati; c) garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. 6.   Laddove sia opportuno affrontare pratiche di moda rapida e ultrarapida e la relativa sovrapproduzione di rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di modulare il contributo finanziario in funzione delle pratiche dei produttori relative ai prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, sulla base del ciclo di vita dei prodotti derivante da tali pratiche, della durata di vita utile di detti prodotti dopo il primo utilizzatore e del contributo alla chiusura del ciclo di detti prodotti, convertendo i rifiuti tessili in materie prime per nuove catene di produzione. 7.   Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dell’, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l’applicazione del paragrafo 5, lettera a), e del paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione, che non riguardano la determinazione precisa del livello dei contributi, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, nome, marca, marchio di fabbrica o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata: a) offre ai soggetti di cui al paragrafo 9, lettera a), la raccolta di tali prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore; b) garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, con una frequenza adattata in base all’area di copertura e al volume dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri abitualmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, prodotti dai soggetti dell’economia sociale e da altri soggetti raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in modo coordinato tra l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale e tali altri soggetti. Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 8: a) consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: soggetti dell’economia sociale, rivenditori al dettaglio, autorità pubbliche o terzi che effettuano, per conto di tali autorità, la raccolta di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e altri gestori di punti di raccolta volontari; b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell’entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti, usati e di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, elencati nell’allegato IV quater, dell’accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie; c) realizzi un aumento costante e tecnicamente fattibile nella raccolta differenziata nonché una riduzione corrispondente nella raccolta di rifiuti urbani indifferenziati di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, in base alle buone pratiche disponibili. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, dei soggetti dell’economia sociale o di altri operatori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 8. 11.   Fatti salvi il paragrafo 8, lettere a) e b), e il paragrafo 9, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che fanno parte del sistema di raccolta a norma del paragrafo 9, lettera a), non siano tenuti a consegnare all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti elencati nell’allegato IV quater. 12.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che gestiscono i propri punti di raccolta differenziata conformemente al paragrafo 11 presentino almeno una volta all’anno all’autorità competente informazioni sulla quantità in peso dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata elencati nell’allegato IV quater, specificando: a) la quantità in peso ritenuta idonea al riutilizzo, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata; b) la quantità in peso destinata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, se del caso specificando separatamente il riciclaggio da fibra a fibra, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata; e c) la quantità in peso destinata ad altri tipi di recupero o smaltimento. 13.   In deroga al paragrafo 12, gli Stati membri possono esentare, del tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale dall’obbligo di presentare le informazioni di cui al paragrafo 12, qualora l’adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per detti soggetti. 14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, comprese le opzioni di seconda mano, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul mercato per la prima volta: a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l’uso; b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature; c) l’ubicazione dei punti di raccolta; d) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire correttamente alla raccolta differenziata di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, anche mediante donazione; e) l’impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di moda rapida e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dell’eliminazione inappropriata dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, come la dispersione o l’eliminazione tra i rifiuti urbani indifferenziati, nonché i provvedimenti adottati per mitigare l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana. 15.   Gli Stati membri provvedono affinché l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 14 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante: a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; b) comunicazioni negli spazi pubblici e nei punti di raccolta; c) programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di coinvolgimento della collettività; d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori. 16.   Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché tali organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore coprano l’intero territorio dello Stato membro, al fine di fornire una qualità uniforme del servizio del sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. Gli Stati membri designano l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Gli Stati membri in cui una sola organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore è incaricata di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono designare l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore adempia i propri obblighi conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 17.   Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati. 18.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e): a) almeno una volta l’anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni riguardanti: i) la quantità, compresa la quantità in peso, di prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta; ii) la quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti; iii) i tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio da fibra a fibra, realizzati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore; iv) i tassi di altri tipi di recupero e smaltimento; e v) i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati elencati nell’allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater; b) le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 19. 19.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria per i gestori di rifiuti, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi: a) servizi di gestione dei rifiuti dai gestori di rifiuti di cui al paragrafo 9, lettera a); e b) il successivo trattamento dei rifiuti. 20.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore forniscano, annualmente, alle autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 18, lettere a) e b), comprese le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 18, lettera a), richieste annualmente, ai produttori dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore specifichino la quantità in peso per le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punti iii), iv) e v). In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri impongono che, per quanto concerne i produttori che sono imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore richiedano a tali imprese di presentare annualmente solo le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punto i). La Commissione modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 (*12) e (UE) 2021/19 (*13) della Commissione al fine di includere, conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, della presente direttiva, le informazioni di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione modificati riguardano: a) le informazioni sulle tempistiche di comunicazione; b) le specifiche concernenti la struttura e il formato della comunicazione dei dati al fine di garantire l’uniformità, la coerenza e la facilità di consolidamento dei dati per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Articolo 22 quinquies Gestione dei tessili di scarto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto sono sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta. Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell’allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio da fibra a fibra, ove il progresso tecnologico lo consenta. Detta separazione è effettuata in modo efficiente in termini di costi, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali. 3.   In deroga al paragrafo 2, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell’operatore del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano sottoposti a operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, ottemperino agli obblighi seguenti: a) l’operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità alla cernita locale, se del caso, e al riutilizzo locale; b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo che separa le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo applicando criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente; c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per la rifabbricazione e il riciclaggio, compreso, se il progresso tecnologico lo consente, il riciclaggio da fibra a fibra, al fine di dare priorità alla rifabbricazione piuttosto che al riciclaggio; d) i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6. 6.   Entro il 1o gennaio 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, se del caso, conformemente ai codici NC di cui all’allegato IV quater. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 14 e 15. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e controllati di conseguenza. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle informazioni seguenti: a) una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo; b) la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo; c) una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell’, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, mantenendo in tal modo l’integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l’intero processo di trasporto. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione: a) il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull’imballaggio; b) il registro contiene le informazioni seguenti: i) una descrizione dell’articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo efficiente; ii) il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti o le autorità coinvolte nelle ispezioni accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili usati, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in prodotti di scarto, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione. (*9)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)." (*10)  Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj)." (*11)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj)." (*12)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj)." (*13)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).»;" 8) all’articolo 29, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari che possono essere presentati nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 29 bis Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari 1.   Gli Stati membri valutano e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis e sono comunicati alla Commissione entro il 17 ottobre 2027. 2.   Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, attuate per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il 17 gennaio 2026. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web.» ; 10) l’articolo 37 è così modificato: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni anno gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea dell’ambiente i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all’articolo 22 quater, paragrafo 12, all’articolo 22 quater, paragrafo 18, lettera a), e all’articolo 22 quater, paragrafo 20. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 2.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di controllo della qualità di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, dopo aver valutato se la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla protezione delle informazioni commerciali riservate.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.» ; 11) l’articolo 38 bis è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 3, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 aprile 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9 bis, paragrafo 3, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 22 bis, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 22 bis, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 12) all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente: «A decorrere dal 17 aprile 2029, gli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies si applicano alle imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR.» ; 13) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 41 bis Riesame Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta la presente direttiva e la direttiva 1999/31/CE. La valutazione esamina, tra l’altro: a) l’efficacia della responsabilità finanziaria e organizzativa dei regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, stabiliti a norma della presente direttiva, nel coprire i costi derivanti dall’applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva, ed esamina altresì la possibilità di imporre un contributo finanziario agli operatori commerciali del riutilizzo, in particolare quelli di maggiori dimensioni; b) la possibilità di introdurre obiettivi in materia di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio dei rifiuti tessili; c) la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio siano destinati all’incenerimento o smaltiti in discarica. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale valutazione. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.» ; 14) il testo figurante nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegato IV quater.
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