Art. 3 · Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità

Art. 3

Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità

In vigore dal 24 giu 2025
Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità Ogni persona che alla data di riferimento: a) è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE; e b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato membro subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell’ o 7. Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini stranieri dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
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