Art. 12
Informazione
In vigore dal 24 giu 2025
Informazione
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate conformemente al paragrafo 1 mettano a disposizione degli elettori dell’Unione iscritti e ai cittadini iscritti eleggibili dell’Unione le seguenti informazioni in modo tempestivo:
a)
la situazione relativa alla loro iscrizione, su richiesta;
b)
la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;
c)
le norme pertinenti su diritti e obblighi degli elettori e dei candidati, comprese i divieti, le incompatibilità e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali, in particolare quelle relative al voto multiplo;
d)
i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull’organizzazione delle elezioni, compresa la lista dei candidati.
3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili secondo i requisiti di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di residenza.
Le informazioni generali sul quadro nazionale per l’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo, comprese le condizioni per l’iscrizione in qualità di elettore o candidato, la data delle elezioni nonché le modalità e il luogo della votazione sono disponibili in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dai cittadini dell’Unione residenti sul suo territorio. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire assistenza per tali traduzioni conformemente all’ del regolamento (UE) 2018/1724. Tali traduzioni sono di natura puramente informativa e non hanno effetti giuridici.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili, in particolare, alle persone con disabilità ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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