Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 feb 2025
Nell’allegato I della direttiva 2002/59/CE, al punto 4 la lettera X è sostituita dalla seguente: «— X. Informazioni varie: — caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile “bunker”, per le navi di oltre 1 000 tonnellate di stazza lorda, — status di navigazione, — uno o più certificati di assicurazione rilasciati dal relativo fornitore e presenti a bordo della nave, comprovanti l’esistenza di un’assicurazione per i crediti marittimi conformemente all’ della direttiva 2009/20/CE, nonché i certificati di responsabilità civile rilasciati in conformità: — alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992, come modificata (convenzione sulla responsabilità del 1992); — alla convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall’inquinamento derivante dal combustibile delle navi (convenzione “Bunker Oil” del 2001); e — alla convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (convenzione sulla rimozione dei relitti del 2007).».
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