Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 feb 2025
Nella direttiva 2006/112/CE, sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 151 bis 1.   Gli Stati membri si avvalgono di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui all’articolo 151, paragrafo 1, primo comma. Colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi [“beneficiario (organismo o persona)”] a cui sia destinata la cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione rilascia il certificato e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma per via elettronica. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante la procedura di rimborso di cui all’articolo 151, paragrafo 2, e in cui l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di prevedere, per tali operazioni, l'uso di un certificato elettronico conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il set di dati del certificato elettronico comprende almeno: a) i dati di identificazione del beneficiario (organismo o persona), compreso un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro ospitante, se disponibile; b) i dati di identificazione dell'autorità competente che certifica l'esenzione; c) la dichiarazione del beneficiario (organismo o persona) relativa all'uso previsto dei beni e servizi acquistati e all’adempimento delle condizioni per l'esenzione stabilite dallo Stato membro interessato; d) la descrizione, la quantità e il valore, escluse l'IVA e l'accisa, dei beni e servizi per i quali è richiesta l'esenzione, compresi il numero di identificazione del veicolo o l'indirizzo e la destinazione d'uso del bene immobile, ove richiesto; e) la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante; e f) informazioni relative al fornitore, compresi il nome e l'indirizzo, lo Stato membro di stabilimento e il numero di identificazione IVA/codice accisa o il numero di registrazione/codice fiscale. 4.   Nell'usare il certificato elettronico, lo Stato membro ospitante può decidere se utilizzare un certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise ovvero due certificati distinti. 5.   Se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare l'organismo beneficiario dal requisito di disporre del certificato firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare i servizi incaricati di firmare il certificato per via elettronica e in quale misura hanno concesso un esonero da tale obbligo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032: a) del certificato in versione cartacea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (*1); o b) se l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, di qualsiasi sistema elettronico di cui disponga uno Stato membro o di qualsiasi altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro. 7.   La Commissione determina per mezzo di atti di esecuzione le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico del certificato nonché al suo trattamento, tenendo conto delle necessità degli Stati membri, anche per quanto riguarda il sistema informatico applicabile a tal fine. Il trattamento consiste, in particolare: a) nell'accesso al sistema informatico per i beneficiari (organismi o persone), gli Stati membri e i fornitori; b) nel rilascio e nella firma del certificato di esenzione per via elettronica; c) nella registrazione e nella conservazione dei certificati elettronici rilasciati dai beneficiari (organismi e persone); d) nella messa a disposizione dei certificati elettronici ai beneficiari (organismi e persone), ai fornitori che effettuano una cessione o prestazione esente e alle autorità competenti degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*3). 8.   La Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente il sistema informatico centrale per la conservazione e il trattamento dei certificati elettronici. Articolo 151 ter Fatto salvo l’articolo 151, paragrafo 3, qualora i beni e/o i servizi non soddisfino le condizioni per l'esenzione o non siano stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui è dovuta.
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