Art. 2
Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132
In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132
La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:
1)
l’intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:
«
NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ
»;
2)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il trattino seguente dopo il secondo trattino:
«—
un insieme comune di norme relative al controllo preventivo dei documenti e delle informazioni sulle società,»
;
b)
è inserito il trattino seguente dopo il terzo trattino:
«—
la pubblicità delle società di persone (partnership),»
;
3)
al titolo I, capo II, l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«Nullità della società e validità dei suoi obblighi»
;
4)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell’allegato II e, ove specificato, mutatis mutandis ai tipi di società elencati nell’allegato II ter.»
;
5)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Controllo preventivo
1. Gli Stati membri prevedono, all’atto della costituzione di una società elencata negli allegati II e II ter, un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, dell’atto costitutivo e dello statuto della società e delle loro modifiche. Tale requisito lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro normativa in materia di costituzione delle società elencate negli allegati II e II ter preveda una procedura per il controllo di legalità dell’atto costitutivo e dello statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato. Gli Stati membri provvedono affinché un controllo di legalità sia effettuato anche in caso di modifica di tali documenti.
Il controllo di legalità di cui al primo comma accerta quanto meno che:
a)
siano soddisfatti i requisiti formali per l’atto costitutivo e per lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e che, laddove vengano utilizzati i modelli di cui all’articolo 13 nonies, essi siano utilizzati correttamente;
b)
figuri il contenuto minimo obbligatorio;
c)
siano rispettati i requisiti giuridici sostanziali; e
d)
siano stati previsti i pertinenti conferimenti in denaro o in natura, conformemente al diritto nazionale.
3. Qualora, per la costituzione delle società elencate nell’allegato II ter o all’atto della loro registrazione, il diritto nazionale non richieda la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, la procedura per il controllo di legalità comprende i controlli formali e sostanziali relativi ai documenti o alle informazioni richiesti dal diritto nazionale ai fini della domanda di iscrizione nel registro di tali società.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia alle procedure interamente online che alle procedure che non sono interamente online.»
;
6)
al titolo I, l’intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:
«
Procedure online e altre procedure (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri
»;
7)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Ambito di applicazione
Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione e dalla sezione 1 bis si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell’allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati negli allegati I, II bis e II ter.»
;
8)
all’articolo 13 bis sono aggiunti i punti seguenti:
«7)
“società madre”, una società che controlla una o più società controllate;
8)
“società capogruppo”, una società madre che non è controllata da un’altra società;
9)
“società madre intermedia”, una società madre soggetta al diritto di uno Stato membro che non è controllata da un’altra società soggetta al diritto di uno Stato membro e che non è una società capogruppo;
10)
“controllata”, una società controllata da una società madre;
11)
“gruppo”, una società capogruppo e tutte le sue controllate;
12)
“legalizzazione”, la formalità per certificare l’autenticità della firma di un pubblico ufficiale su un documento, la veste nella quale ha agito il firmatario di tale documento e, ove opportuno, l’identità del bollo o del timbro che il documento reca;
13)
“formalità analoga”, l’aggiunta del certificato previsto dalla convenzione sulle apostille.»
;
9)
all’articolo 13 ter, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
un portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*2) Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione di un quadro per un’identità digitale europea (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).»;"
10)
l’articolo 13 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma del presente paragrafo si applica fatte salve le norme sul controllo preventivo di cui all’articolo 10.»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma del presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 16 ter, 16 quater, 16 quinquies e 16 octies.»
;
11)
l’articolo 13 septies è così modificato:
a)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
le norme di cui all’articolo 15 relative alla presentazione delle modifiche dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri di cui all’articolo 16 e all’aggiornamento di tali documenti e informazioni.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché quanto indicato al primo paragrafo includa, mutatis mutandis, anche informazioni riguardanti le società elencate nell’allegato II ter.»
;
12)
l’articolo 13 octies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché una società elencata nell’allegato II o II ter, qualora costituisca una società in un altro Stato membro, non sia tenuta a fornire i documenti e le informazioni, rilevanti ai fini della procedura di costituzione, disponibili nel registro dello Stato membro in cui tale società è iscritta. Gli Stati membri provvedono affinché il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita recuperi tali documenti e informazioni mediante scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22. Tale registro può recuperare il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter. Il registro dello Stato membro in cui la società è costituita può inoltre accedere direttamente ai documenti e alle informazioni che sono disponibili nel sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale o nel registro dello Stato membro in cui è registrata la società fondatrice.
Ove un’autorità o una persona o un organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione di una società, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita fornisce a tale autorità, persona o organismo, su richiesta, i documenti e le informazioni recuperati a norma del primo comma, a meno che tali documenti e informazioni non siano pubblicamente disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri.»
;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
i requisiti per verificare la legittimità dell’oggetto della società a norma del diritto nazionale;»
;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
i requisiti per verificare la legittimità della denominazione della società a norma del diritto nazionale;»
;
c)
al paragrafo 4, la lettera a) è soppressa;
13)
all’articolo 13 nonies, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di costituzione online di cui all’articolo 13 octies.»
;
14)
l’articolo 13 undecies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online presso il registro in cui la società è registrata. Tale requisito si applica anche alle società elencate nell’allegato II ter.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 13 octies, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni. L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica ai documenti e alle informazioni di cui a tale articolo.»
;
15)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 duodecies
Altre forme di costituzione delle società e di presentazione di documenti e informazioni
1. Le norme di cui all’articolo 13 quater, all’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, all’articolo 13 octies, paragrafo 3, lettere a), d), e), e f), all’articolo 13 octies, paragrafo 4, lettere b) e c), all’articolo 13 octies, paragrafi 5 e 7, e all’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis, si applicano mutatis mutandis alle forme di costituzione delle società elencate negli allegati II e II ter che non avvengono completamente online.
Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per verificare l’identità dei richiedenti nel caso di tali altre forme di costituzione delle società.
2. L’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 13 octies, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis a ogni forma di presentazione di documenti e informazioni da parte delle società elencate negli allegati II e II ter che non avvenga completamente online. L’articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, si applica ai documenti di cui a tale articolo.»
;
16)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
«
Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di capitali
»;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«l)
l’oggetto della società che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, che può essere espresso utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), qualora tale codice sia utilizzato ai fini del registro a norma del diritto nazionale applicabile e qualora l’oggetto sia iscritto nel registro nazionale.»
;
17)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di persone (partnership)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’obbligo della pubblicità per i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter riguardi almeno gli atti e le informazioni seguenti:
a)
la denominazione della società di persone;
b)
la forma giuridica della società di persone;
c)
la sede sociale, o suo equivalente, della società di persone;
d)
il numero di iscrizione della società di persone nel registro;
e)
l’importo massimo della responsabilità o del conferimento di ogni socio accomandante, laddove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale;
f)
l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, laddove la presentazione di tali documenti al registro sia richiesta dal diritto nazionale;
g)
le modifiche degli atti di cui alla lettera f), compresa la proroga della durata della società di persone, se quest’ultima ha una durata limitata;
h)
dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di cui alla lettera f), il testo integrale dell’atto o dello statuto modificato nella sua redazione aggiornata;
i)
le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone sono autorizzate a rappresentare la società di persone da sole o sono tenute ad agire congiuntamente, oppure, ove non sia il caso, le informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;
j)
qualora diverse da quelle di cui alla lettera i), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti, qualora tali generalità siano rese pubblicamente disponibili nel registro nazionale;
k)
i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE;
l)
lo scioglimento della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;
m)
la sentenza che dichiara la nullità della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;
n)
le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, se tali informazioni sono iscritte nel registro nazionale, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto della società di persone;
o)
l’eventuale chiusura della liquidazione e, negli Stati membri in cui la cancellazione dal registro produce effetti giuridici, il fatto che è stata effettuata tale cancellazione, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale.»
;
18)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Aggiornamento dei registri
1. Gli Stati membri predispongono procedure intese a garantire l’aggiornamento dei documenti e delle informazioni sulle società elencate negli allegati II e II ter e conservate nei registri di cui all’articolo 16.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono almeno che:
a)
le modifiche ai documenti e alle informazioni riguardanti le società elencate negli allegati II e II ter siano da iscrivere nel registro entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data in cui esse sono intervenute; tale periodo di tempo non si applica alle modifiche ai documenti contabili di cui all’articolo 14, lettera f), e all’articolo 14 bis, lettera k);
b)
le modifiche ai documenti e alle informazioni riguardanti le società elencate negli allegati II e II ter siano trascritte nel registro e siano pubblicate, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’adempimento di tutte le formalità richieste per la presentazione di tali modifiche, compreso il ricevimento di tutti i documenti e tutte le informazioni, conformi al diritto nazionale; in via eccezionale, tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi;
c)
i registri possano consultare altre autorità o registri pertinenti all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale per verificare specifiche informazioni sulle società.
3. Gli Stati membri predispongono procedure per verificare, in caso di dubbio, se le società elencate negli allegati II e II ter soddisfano i requisiti per continuare a essere registrate. Le norme che disciplinano tali procedure includono la possibilità per la società di rettificare le informazioni pertinenti entro un periodo di tempo ragionevole, garantiscono che lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, oggetto di una procedura di insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come previsto dal diritto nazionale e se iscritto nel registro nazionale, sia conseguentemente aggiornato nel registro e, ove giustificato, includono la possibilità prevedono la cancellazione delle società dal registro a norma del diritto nazionale.»
;
19)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese (“registro”) per ogni società elencata negli allegati II e II ter ivi iscritta.
Gli Stati membri provvedono a che le società elencate negli allegati II e II ter dispongano di un identificativo unico europeo (“EUID”), di cui al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione (*3), che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell’articolo 22 (“sistema di interconnessione dei registri”). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d’origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 7).»;"
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano a tutti gli atti e a tutte le informazioni di cui all’articolo 14 bis.»
;
20)
all’articolo 16 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano compatibili con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183.
6. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle copie integrali o parziali di tutti i documenti e di tutte le informazioni di cui all’articolo 14 bis.»
;
21)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 16 ter
Certificato delle società UE
1. Gli Stati membri provvedono affinché i registri emettano i certificati delle società UE relativi alle società elencate negli allegati II e II ter. Il certificato delle società UE è accettato in tutti gli Stati membri come prova sufficiente, al momento dell’emissione, della costituzione della società e delle informazioni elencate rispettivamente nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, conservate dal registro in cui la società è iscritta.
2. Il certificato delle società UE per le società di capitali elencate nell’allegato II contiene le informazioni seguenti:
a)
le denominazioni della società;
b)
la forma giuridica della società;
c)
il numero di iscrizione della società nel registro e lo Stato membro in cui è registrata;
d)
l’EUID della società;
e)
la sede sociale della società;
f)
l’indirizzo di corrispondenza della società, ad esempio l’indirizzo di posta elettronica o l’indirizzo postale;
g)
la data di iscrizione della società;
h)
l’ammontare del capitale sottoscritto della società, se applicabile;
i)
lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, oggetto di una procedura di insolvenza, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla normativa nazionale e se iscritto nel registro nazionale;
j)
i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente;
k)
laddove le persone di cui alla lettera j) siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro;
l)
l’oggetto della società che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, che può essere espresso utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), qualora tale codice sia utilizzato ai fini del registro a norma del diritto nazionale applicabile e qualora l’oggetto sia iscritto nel registro nazionale;
m)
la durata della società, se quest’ultima ha una durata limitata;
n)
i dettagli del sito web della società, ove tali dettagli siano iscritti nel registro nazionale;
o)
la data di rilascio alla società del certificato delle società UE.
3. Il certificato delle società UE per le società di persone elencate nell’allegato II ter contiene le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere e), h), j) e k).
Vi figurano inoltre le informazioni seguenti:
a)
la sede sociale, o suo equivalente, della società di persone;
b)
l’importo massimo della responsabilità o del conferimento di ogni socio accomandante, laddove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale;
c)
i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari oppure, ove non sia il caso, informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;
d)
laddove le persone di cui alla lettera c) siano persone giuridiche, la denominazione, la forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro;
e)
se diverse dalle generalità di cui alle lettere c) e d), i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, le generalità dei soci accomandanti qualora le generalità di questi ultimi siano rese pubbliche nel registro nazionale;
f)
laddove le persone di cui alla lettera e) siano persone giuridiche, la denominazione la forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE possa essere ottenuto dal registro su richiesta presentata per via elettronica o su supporto cartaceo.
Gli Stati membri provvedono affinché la versione elettronica del certificato delle società UE possa essere ottenuta anche tramite il sistema di interconnessione dei registri.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna società elencata nell’allegato II o II ter possa, su richiesta, ottenere il proprio certificato delle società UE in formato elettronico a titolo gratuito, a meno che ciò non pregiudichi gravemente il finanziamento dei registri nazionali. In ogni caso, ciascuna società deve poter ottenere il proprio certificato delle società UE a titolo gratuito almeno una volta per anno civile.
Qualora il rilascio del certificato delle società UE, per via elettronica o su supporto cartaceo, sia a pagamento, il prezzo non deve superare i costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.
6. Gli Stati membri assicurano che il certificato delle società UE fornito dal registro in formato elettronico sia autenticato per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, al fine di garantire che sia stato fornito dal registro e che il suo contenuto costituisca una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o sia coerente con esse. Il certificato delle società UE è inoltre compatibile con il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) 2024/1183.
7. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE fornito dal registro in formato cartaceo rechi la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, o mezzi equivalenti di autenticazione, allo scopo di attestare che il suo contenuto è una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o è coerente con esse, e includa un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.
8. La Commissione pubblica il modello multilingue del certificato delle società UE sul portale europeo della giustizia elettronica (“portale”) in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Articolo 16 quater
Procura digitale dell’UE
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in un altro Stato membro, in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, le società elencate negli allegati II e II ter possano utilizzare un modello di procura digitale dell’UE conformemente al presente articolo per autorizzare una persona a rappresentarle.
La procura digitale dell’UE è costituita, modificata o revocata conformemente ai requisiti nazionali. I requisiti nazionali per la costituzione, la modifica o la revoca della procura digitale dell’UE includono almeno la verifica, da parte di organi giurisdizionali, notai o altre autorità competenti, dell’identità, della capacità di agire e dell’autorità a rappresentare la società della persona che conferisce, modifica o revoca la procura.
Gli Stati membri assicurano che la procura digitale dell’UE sia autenticata per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e che il suo conferimento, la sua modifica o la sua revoca sia compatibile per l’uso con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183.
2. La procura digitale dell’UE è accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società come specificato nel documento.
3. Gli Stati membri possono esigere che la procura digitale dell’UE, eventuali sue modifiche e la sua eventuale revoca siano presentate in un registro. In tal caso, gli oneri previsti per ottenere l’accesso alle informazioni relative alla procura digitale dell’UE non superano i costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), il modello di procura digitale dell’UE, che comprende almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La Commissione pubblica tale modello sul portale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Articolo 16 quinquies
Esenzione dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga
1. Gli Stati membri provvedono affinché le copie e gli estratti di documenti e informazioni forniti e certificati conformi da un registro, incluse le traduzioni certificate, che devono essere presentati in un altro Stato membro, siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.
Il primo comma si applica alle copie e agli estratti elettronici di documenti e informazioni, incluse le traduzioni certificate, qualora siano stati autenticati conformemente all’articolo 16 bis, paragrafo 4. Si applica altresì alle copie e agli estratti di documenti e informazioni, incluse le traduzioni certificate, in formato cartaceo qualora rechino la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, o mezzi equivalenti di autenticazione, e rechino un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE emesso conformemente all’articolo 16 ter, la procura digitale dell’UE di cui all’articolo 16 quater e i certificati preliminari alla trasformazione, alla fusione o alla scissione trasmessi ai sensi degli articoli 86 quindecies, 127 bis e 160 quindecies siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.
3. Qualora atti notarili, documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate, rilasciati in uno Stato membro nel quadro delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, debbano essere presentati in un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.
Il primo comma si applica agli atti notarili, ai documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate elettronici qualora siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Si applica altresì agli atti notarili, ai documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate in formato cartaceo qualora rechino un numero unico di protocollo o di identificazione o una caratteristica analoga che consenta la verifica elettronica dell’origine e dell’autenticità del documento.
Articolo 16 sexies
Garanzie in caso di dubbio ragionevole riguardo all’origine o all’autenticità
1. Qualora le autorità di un altro Stato membro cui sono presentati le copie e gli estratti di documenti e informazioni forniti e certificati conformi da un registro conformemente all’articolo 16 quinquies, paragrafo 1, oppure il certificato delle società UE emesso conformemente all’articolo 16 ter, abbiano un ragionevole dubbio sull’origine o l’autenticità, come pure sull’identità del bollo o del timbro, o abbiano motivo di ritenere che un documento sia stato falsificato o alterato, possono presentare una richiesta di informazioni al punto di contatto:
a)
connesso al registro che ha fornito tali copie ed estratti di documenti e informazioni o emesso il certificato delle società UE, oppure
b)
connesso al registro dello Stato membro dell’autorità cui sono stati presentati le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE; tale registro verifica, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, l’autenticità di tali copie ed estratti di documenti e informazioni e di tale certificato delle società UE con il registro che li ha forniti o emessi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i punti di contatto pertinenti.
2. Nelle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate le ragioni per cui l’autorità dubita dell’origine o dell’autenticità delle copie e degli estratti dei documenti e delle informazioni o del certificato delle società UE, in particolare nei casi in cui l’autorità non possa autenticare una copia o un estratto dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE attraverso metodi di verifica elettronica. Ogni richiesta è accompagnata dalla copia o dall’estratto del documento e delle informazioni o dal certificato delle società UE in questione trasmessi elettronicamente.
Le richieste che non soddisfano i requisiti stabiliti nel presente paragrafo sono respinte senza esame e l’autorità che ha presentato la richiesta è informata di tale rigetto mediante il punto di contatto.
3. I punti di contatto rispondono alle richieste di informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 entro un termine di massimo cinque giorni lavorativi.
4. L’autorità richiedente può decidere di non accettare le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni o il certificato delle società UE solo se la relativa origine o autenticità non è confermata dal registro da cui ha richiesto le informazioni ai sensi del paragrafo 2. In tal caso l’autorità richiedente notifica tale decisione a coloro che hanno presentato tali documenti e informazioni o il certificato delle società UE senza indebito ritardo ed entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della risposta del punto di contatto.
Articolo 16 septies
Garanzie in caso di dubbio ragionevole di abuso o frode
1. Ove giustificato da motivi di interesse pubblico al fine di prevenire abusi o frodi, le autorità di un altro Stato membro possono, in via eccezionale e caso per caso, qualora abbiano fondati motivi per sospettare abusi o frodi, rifiutare di accettare documenti o informazioni relativi a una società provenienti da un registro di un altro Stato membro come prova della registrazione della società o della sua persistente esistenza o come prova di specifiche informazioni sulle società in relazione alle quali esiste il sospetto di abuso o frode.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le autorità consultano il registro che ha fornito il documento o le informazioni. Se il documento o le informazioni non sono accettati in uno Stato membro conformemente al presente articolo, le autorità informano il registro che ha fornito tale documento o tali informazioni.
3. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, e la possibilità per le autorità competenti di inviare una segnalazione al registro da cui provengono il documento o le informazioni qualora ritengano che il documento o le informazioni loro forniti possano contenere errori manifesti involontari, materiali o di altro tipo, al fine di chiederne l’eventuale rettifica prima di basarsi su tali documento o informazioni anche per le iscrizioni nel loro registro.
Articolo 16 octies
Esenzione dalla traduzione
1. Gli Stati membri si adoperano per non richiedere la traduzione di copie o estratti di documenti forniti dal registro di un altro Stato membro, anche nelle situazioni di cui all’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, e all’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis, quando le necessarie informazioni specifiche su una società possono essere ottenute e consultate:
a)
nel certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter; o
b)
attraverso il sistema di interconnessione dei registri e sono identificabili attraverso le note esplicative di cui all’articolo 18.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e altri documenti forniti da un registro debbano essere presentati in un altro Stato membro, sia richiesta una traduzione certificata solo qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il documento sarà usato, ad esempio per assolvere un requisito di comunicazione pubblica obbligatoria o ai fini della presentazione in un procedimento giudiziario, e qualora ciò sia strettamente necessario.
3. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 32.»
;
22)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per la pubblicazione sul portale rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il presente articolo si applica anche alle informazioni relative alle società di persone di cui all’articolo 14 bis.»
;
23)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle informazioni
1. Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II ter.
L’articolo 16 bis, paragrafi 3, 4 e 5, si applica mutatis mutandis alle copie elettroniche dei documenti e delle informazioni rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.
3. La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, un servizio di ricerca sulle società registrate degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:
a)
i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II ter, se tali documenti e informazioni sono resi disponibili dagli Stati membri;
a bis)
i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;
b)
le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, che elencano le suddette informazioni e i tipi di atti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, siano resi pubblicamente disponibili i nomi, i cognomi e le date di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone di cui all’articolo 14, lettera d), all’articolo 14 bis, lettere i) e j), all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 30, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 36, paragrafo 4, lettera f), laddove tali persone siano persone fisiche.
Laddove le persone di cui al primo comma del presente paragrafo siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, siano resi pubblicamente disponibili i nomi, i cognomi e la data di nascita, ovvero informazioni equivalenti qualora la data di nascita non sia iscritta nel registro nazionale, delle persone di cui all’ della direttiva 2009/102/CE, laddove tali persone siano persone fisiche.
Laddove le persone di cui al primo comma del presente paragrafo siano persone giuridiche, la denominazione della società, la sua forma giuridica, l’EUID o, se l’EUID non è applicabile, il numero di iscrizione nel registro sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri, le autorità o le persone od organismi incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non conservino i dati personali trasmessi attraverso il sistema di interconnessione dei registri ai fini degli articoli 13 octies, 28 bis e 30 bis, a meno che diversamente previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.»
;
24)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«
Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di capitali
»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«i)
il numero medio di dipendenti della società durante l’esercizio finanziario, qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire dal momento in cui l’informazione stessa è un dato estraibile.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui alle lettere d), f) e i) siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.»
;
25)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 19 bis
Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di persone
1. Gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 14 bis attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni seguenti, relativi alle società elencate nell’allegato II ter, siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:
a)
la denominazione e la forma giuridica della società di persone;
b)
la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
c)
il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;
d)
i dettagli del sito web della società di persone, ove tali dettagli siano iscritti nel registro nazionale;
e)
lo stato della società di persone, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla normativa nazionale e se iscritto nel registro nazionale;
f)
l’oggetto della società di persone, se iscritto nel registro nazionale;
g)
le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone che sono autorizzate a rappresentare la società di persone possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente, oppure, ove non sia il caso, informazioni circa la natura e la portata dell’autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;
h)
le informazioni sulle succursali aperte dalla società di persone in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di iscrizione nel registro, l’EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.
3. Lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo gratuito per i registri.
4. Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere d) e f), siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.
Articolo 19 ter
Informazioni relative ai gruppi di società
1. Gli Stati membri assicurano che, per i gruppi per i quali le società madri elencate nell’allegato II o II ter sono tenute a redigere e pubblicare bilanci consolidati conformemente agli articoli da 21 a 29 della direttiva 2013/34/UE, le informazioni seguenti siano disponibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri:
a)
i)
se la società capogruppo è soggetta al diritto di uno Stato membro, il nome, la forma giuridica e l’EUID della società capogruppo che ha redatto il bilancio consolidato, e lo Stato membro in cui è registrata; o
ii)
se la società capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo, il nome della società capogruppo che ha redatto il bilancio consolidato, il paese terzo in cui è registrata e, se disponibile, il numero di iscrizione nel registro e il nome del registro o, in alternativa, se il bilancio consolidato è stato redatto dalla società madre intermedia, la denominazione, la forma giuridica e l’EUID di tale società madre intermedia e lo Stato membro in cui è registrata; e
b)
i)
per ciascuna controllata soggetta al diritto di uno Stato membro, le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2013/34/UE nonché all’articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), e all’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettere da a) a c), della presente direttiva; e
ii)
per ciascuna controllata soggetta al diritto di un paese terzo, le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2013/34/UE; a tale riguardo, le informazioni sulla sede sociale comprendono il paese terzo in cui la controllata ha la propria sede sociale e, se disponibile, anche il numero di iscrizione nel registro e il nome del registro.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendano la quota di capitale detenuta tra la società capogruppo e ciascuna delle controllate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano aggiornate in base alle nuove informazioni contenute nei bilanci successivi.»
;
26)
all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il presente articolo si applica all’articolo 14 bis.»
;
27)
all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f), la Commissione stabilisce collegamenti fra il sistema di interconnessione dei registri, il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi di cui all’articolo 30, paragrafo 10, e all’articolo 31, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
La creazione di collegamenti ai sensi del primo comma non modifica o elude le norme e i requisiti relativi all’accesso alle informazioni stabiliti dai pertinenti quadri di istituzione di tali registri e interconnessioni.
(*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."
(*5) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).»;"
28)
all’articolo 24, il primo, il secondo e il terzo comma diventano il primo, il secondo e il terzo comma di un nuovo paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta inoltre:
a)
l’elenco dettagliato dei dati e le specifiche tecniche che definiscono i metodi di recupero delle informazioni fra il registro della società fondatrice e il registro della società in corso di costituzione ai sensi dell’articolo 13 octies, paragrafo 2 bis, e fra il registro della società e il registro della succursale ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 5 bis;
b)
l’elenco dettagliato dei dati, i dettagli delle note esplicative e le specifiche tecniche che definiscono le informazioni di cui all’articolo 14 bis, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, e all’articolo 19 ter, da rendere disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri;
c)
le norme tecniche e la tassonomia per i documenti e le informazioni presentati conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, tenendo conto delle norme tecniche già in uso per i registri degli Stati membri;
d)
le specifiche tecniche, compresa la compatibilità con il portafoglio europeo di identità digitale previsto dal regolamento (UE) 2024/1183, nonché la tassonomia e il modello multilingue per il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter della presente direttiva;
e)
le specifiche tecniche, compresa la compatibilità con il portafoglio europeo di identità digitale 1previsto dal regolamento (UE) 2024/1183, nonché la tassonomia e il modello multilingue della procura digitale dell’UE di cui all’articolo 16 quater;
f)
le specifiche tecniche e l’elenco dettagliato dei dati che definiscono i requisiti tecnici per la reciproca accessibilità fra le interconnessioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, che contemplano l’uso dell’identificativo unico delle società attribuito conformemente all’articolo 16;
g)
le specifiche tecniche e l’elenco dettagliato dei dati che definiscono i requisiti tecnici per la verifica di cui all’articolo 16 sexies, paragrafo 1, lettera b).
La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al primo comma entro il 31 luglio 2026. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 164, paragrafo 2.»
;
29)
all’articolo 26 è aggiunto il comma seguente:
«Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle società elencate nell’allegato II ter.»
;
30)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive almeno per i casi di:
a)
mancata pubblicità dei documenti e delle informazioni, come prescritta dagli articoli 14 e 14 bis;
b)
mancata presentazione delle modifiche entro il termine stabilito all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a);
c)
mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 26.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le sanzioni di cui al primo comma siano applicate.»
;
31)
l’articolo 28 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale, ad eccezione dei documenti e delle informazioni recuperati dal registro della società conformemente al paragrafo 5 bis;»
;
b)
al paragrafo 5, il primo comma è soppresso;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché una società elencata nell’allegato II o II ter, qualora registri una succursale in un altro Stato membro, non sia tenuta a fornire i documenti e le informazioni pertinenti ai fini della procedura di registrazione che sono disponibili nel registro dello Stato membro in cui tale società è iscritta. Essi provvedono affinché il registro dello Stato membro in cui la succursale è iscritta recuperi tali documenti e informazioni mediante scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale registro può recuperare il certificato delle società UE di cui all’articolo 16 ter. Il registro dello Stato membro in cui la società viene iscritta può inoltre accedere direttamente ai documenti e alle informazioni pertinenti ai fini della procedura di registrazione che sono disponibili nel sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale o nel registro dello Stato membro in cui è iscritta la società che registra la succursale.
Ove un’autorità o una persona od organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della registrazione di una succursale, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la succursale viene iscritta fornisce a tale autorità, persona od organismo, su richiesta, i documenti e le informazioni recuperati a norma del primo comma, a meno che tali documenti o informazioni non siano pubblicamente disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri.»
;
32)
all’articolo 28 ter, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni di cui all’articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b).»
;
33)
all’articolo 30, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
34)
all’articolo 36 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. I documenti e le informazioni di cui all’articolo 37 sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. L’articolo 18 e l’articolo 19, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.
4. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i documenti e le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:
a)
la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;
b)
la forma giuridica della società;
c)
la normativa dello Stato cui la società è soggetta;
d)
se la normativa cui la società è soggetta lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta e il numero di iscrizione di questa in detto registro;
e)
l’indirizzo della succursale;
f)
le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:
—
in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo;
—
in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l’attività della succursale;
occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di impegnare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;
g)
l’identificativo unico della succursale conformemente al paragrafo 5.
5. Gli Stati membri applicano l’articolo 29, paragrafo 4, mutatis mutandis, alle succursali di società di paesi terzi.»
;
35)
l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Sanzioni
Gli Stati membri prescrivono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di inottemperanza all’obbligo di pubblicità di cui agli articoli 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 39.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali sanzioni siano applicate.»
;
36)
è inserito l’allegato II ter figurante nell’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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