Art. 9 · Cancellazione dal registro nazionale

Art. 9

Cancellazione dal registro nazionale

In vigore dal 10 dic 2024
Cancellazione dal registro nazionale 1.   Uno Stato membro cancella dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato che si sia iscritto a norma dell’, paragrafo 2, quando l’intermediario finanziario certificato: a) chiede tale cancellazione; o b) non soddisfa più i requisiti di cui all’. 2.   Uno Stato membro può cancellare dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato che si sia iscritto a norma dell’, paragrafo 2: a) se è stato accertato che l’intermediario finanziario certificato non ha ottemperato agli obblighi a suo carico ai sensi della presente direttiva o della direttiva (UE) 2015/849 o di norme comparabili di un paese terzo di residenza a fini fiscali; o b) se è stato accertato che l’intermediario finanziario certificato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o c) se un’indagine viene avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte in relazione all’intermediario finanziario in questione. Ai fini della lettera b), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima della cancellazione dell’iscrizione dell’intermediario finanziario. 3.   Uno Stato membro può vietare a qualsiasi intermediario finanziario certificato iscritto a norma dell’, paragrafo 1, di chiedere l’esenzione a norma della presente direttiva: a) qualora sia stato accertato che l’intermediario finanziario certificato non ha ottemperato agli obblighi a suo carico ai sensi della presente direttiva o della direttiva (UE) 2015/849 o delle norme comparabili di un paese terzo di residenza a fini fiscali; o b) qualora sia stato accertato che l’intermediario finanziario certificato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o c) qualora un’indagine venga avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione, in relazione all’intermediario finanziario certificato, riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte. Ai fini della lettera b), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima del divieto di chiedere l’esenzione. Qualora uno Stato membro faccia divieto a un intermediario finanziario certificato ai sensi del presente paragrafo, lo stesso Stato membro aggiorna di conseguenza senza indugio le informazioni contenute nel registro nazionale 4.   Qualora uno Stato membro cancelli un intermediario finanziario dal registro nazionale a norma del paragrafo 1 o 2, o qualora vieti a un intermediario finanziario certificato di chiedere l’esenzione a norma del paragrafo 3, lo Stato membro garantisce che l’intermediario finanziario sia nuovamente registrato o sia autorizzato a presentare un’altra richiesta di esenzione, se lo Stato membro ha stabilito che è stato posto rimedio alle circostanze che avevano causato la cancellazione o il divieto.
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