Art. 7
Obbligo di registrazione come intermediario finanziario certificato
In vigore dal 10 dic 2024
Obbligo di registrazione come intermediario finanziario certificato
1. Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell’ impone a tutti i grandi enti che gestiscono i pagamenti di dividendi e, se del caso, di interessi su titoli emessi da un residente nella loro giurisdizione nonché ai depositari centrali di titoli di cui all’, paragrafo 1, punto 4), che sono gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte per tali pagamenti, di iscriversi nel registro nazionale.
2. Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell’ consente, su richiesta, l’iscrizione in tale registro nazionale di qualsiasi intermediario finanziario che soddisfi i requisiti di cui all’.
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