Art. 6 · Sviluppo e gestione del portale europeo degli intermediari finanziari certificati

Art. 6

Sviluppo e gestione del portale europeo degli intermediari finanziari certificati

In vigore dal 10 dic 2024
Sviluppo e gestione del portale europeo degli intermediari finanziari certificati 1.   La Commissione sviluppa e gestisce il portale europeo degli intermediari finanziari certificati («portale») con i propri mezzi o tramite terzi. 2.   Qualora decida di sviluppare o gestire il portale ricorrendo a terzi, la Commissione sceglie i terzi e applica l’accordo concluso con i terzi in questione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). 3.   Il portale funge da punto di accesso elettronico che permette agli intermediari finanziari di richiedere di iscriversi nei registri nazionali degli Stati membri. Il portale consente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario, e alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nel registro nazionale e alle misure imposte agli intermediari finanziari. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui agli della presente direttiva siano fornite al portale e i loro registri nazionali siano interoperabili all’interno del portale. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la gestione del portale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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