Art. 5 · Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

Art. 5

Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

In vigore dal 10 dic 2024
Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafi 2 e 4, istituiscono un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati. 2.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafi 3 e 5, che scelgono di applicare il capo III istituiscono un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati. 3.   Lo Stato membro che istituisce un registro nazionale a norma del paragrafo 1 o 2 designa un’autorità competente responsabile della tenuta e dell’aggiornamento di tale registro nazionale. 4.   Il registro nazionale contiene le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari certificati: a) il nome dell’intermediario finanziario certificato; b) la data di registrazione dell’intermediario finanziario certificato; c) i dati di contatto e qualsiasi sito web esistente dell’intermediario finanziario certificato; d) l’EUID o, se l’intermediario finanziario certificato non dispone dell’EUID, l’identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica rilasciato dal suo paese di residenza. 5.   Ai fini del presente articolo e degli articoli da 10 a 15, gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato di assumersi gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli da 10 a 15 per quanto riguarda la posizione di un intermediario finanziario che fa parte della catena di pagamento dei titoli e che non è un intermediario finanziario certificato se così è stato convenuto dall’intermediario finanziario e dall’intermediario finanziario certificato. 6.   I registri nazionali sono resi accessibili al pubblico sul portale europeo degli intermediari finanziari certificati di cui all’ («portale»), tramite un sito web della Commissione, e sono aggiornati almeno una volta al mese. 7.   Gli Stati membri rimangono responsabili di tutte le decisioni relative all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario o relative alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nei rispettivi registri nazionali, nonché delle misure imposte agli intermediari finanziari certificati. 8.   I diritti e gli obblighi derivanti dalle decisioni di cui al paragrafo 7 sono applicabili dalla notifica effettuata dallo Stato membro corrispondente all’intermediario finanziario in questione. 9.   In nessun caso la Commissione è ritenuta responsabile del contenuto del portale o del mancato scambio di informazioni tra Stati membri in merito all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario, o alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nei loro registri nazionali nonché a qualsiasi misura imposta dagli Stati membri agli intermediari finanziari.
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