Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 dic 2024
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «ritenuta alla fonte in eccesso», la differenza tra l’importo della ritenuta alla fonte prelevata da uno Stato membro sui pagamenti a titolari non residenti di dividendi o interessi su titoli applicando l’aliquota nazionale generale e l’importo inferiore della ritenuta alla fonte applicabile da tale Stato membro agli stessi dividendi o interessi conformemente a una convenzione sulla doppia imposizione o a norme nazionali specifiche, a seconda dei casi; 2) «azioni negoziate», azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione; 3) «obbligazioni negoziate», obbligazioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione; 4) «intermediario finanziario», uno qualsiasi dei seguenti che fa parte della catena di pagamento dei titoli tra l’entità che emette i titoli e il proprietario registrato che riceve i pagamenti su tali titoli: a) un depositario centrale di titoli quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); b) un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) un’impresa di investimento; d) una filiale di una qualsiasi entità di cui alle lettere a), b) o c); o e) una persona giuridica di un paese terzo autorizzata ai sensi di una normativa comparabile di un paese terzo di residenza a prestare servizi comparabili a quelli forniti da una qualsiasi entità di cui alle lettere a), b), o c) o da una filiale; 5) «intermediario finanziario certificato», un intermediario finanziario iscritto in un registro nazionale di cui all’; 6) «entità», una persona giuridica o un dispositivo giuridico, ivi compresi una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione; 7) «organismo di investimento collettivo», un OICVM, un FIA UE o un fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi stabilito nell’Unione (GEFIA UE), o qualsiasi altro organismo di investimento collettivo che, sulla base delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o sulla base di una convenzione sulla doppia imposizione, abbia diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso, o un organismo di investimento collettivo i cui investitori sottostanti abbiano diritto a tale esenzione che può essere richiesta per loro conto, con l’eccezione degli organismi di investimento collettivo che sono stabiliti, o il cui gestore o depositario è stabilito, in un paese terzo elencato nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (9); 8) «ente pensionistico aziendale o professionale», un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341; 9) «EUID», l’identificativo unico europeo di cui all’ della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 10) «numero di identificazione fiscale o TIN», l’identificativo unico a fini fiscali di un titolare registrato in uno Stato membro; 11) «procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte», una procedura in base alla quale un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi da titoli che possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte in eccesso è esentato o riceve un rimborso per tale ritenuta alla fonte in eccesso; 12) «autorità competente», l’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’ e comprendente qualsiasi persona autorizzata, conformemente alle norme nazionali, da tale autorità ad agire per suo conto ai fini della presente direttiva; 13) «titolo», un’azione negoziata o un’obbligazione negoziata; 14) «certificati di deposito», strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali di uno Stato membro o di un paese terzo e che rappresentano la proprietà dei titoli di un emittente all’interno dell’Unione pur essendo negoziati in una sede di negoziazione in uno Stato membro o in un paese terzo e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente; 15) «grande ente», un grande ente quale definito all’, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013; 16) «gruppo», il gruppo come definito dall’, punto 12, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 17) «agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte», un’entità responsabile o che è stata autorizzata conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte a applicare la ritenuta alla fonte dal pagamento di dividendi o interessi su titoli e a trasferire tale ritenuta alla fonte all’autorità fiscale dello Stato membro della fonte; 18) «data di registrazione» (record date), la data stabilita dall’emittente di un titolo, alla quale sono determinati l’identità del detentore di tale titolo e i diritti che ne derivano, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri dell’intermediario finanziario tramite scrittura contabile alla chiusura delle attività; 19) «regolamento», il completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere l’obbligazione delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o di titoli o di entrambi, quale definito all’, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) n. 909/2014; 20) «titolare registrato», qualsiasi persona fisica o entità autorizzata a percepire dividendi o interessi da titoli soggetti a ritenuta alla fonte in uno Stato membro in qualità di detentore dei titoli alla data di registrazione, fatti salvi gli adeguamenti alle operazioni in corso di regolamento che potrebbero essere effettuati conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte, e che non sia un intermediario finanziario che agisce per conto di terzi in relazione a tali dividendi o interessi; 21) «conto di investimento», il conto o i conti forniti da intermediari finanziari a titolari registrati tramite i quali sono detenuti o registrati i loro titoli; 22) «conto corrente», il conto o i conti sui quali sono versati i pagamenti connessi ai titoli detenuti o registrati nel conto di investimento; 23) «data ex dividendo», la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti che ne derivano, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, se del caso; 24) «data di pagamento», la data alla quale il pagamento dei dividendi di un’azione negoziata o degli interessi derivanti da obbligazioni negoziate è dovuto al titolare registrato; 25) «accordo finanziario», qualsiasi accordo o serie di accordi, o qualsiasi obbligazione contrattuale in base a cui: a) una parte della proprietà dell’azione negoziata, sulla quale è versato un dividendo, è o potrebbe essere trasferita, in via permanente o temporanea, ad una parte collegata o indipendente; o b) il dividendo è interamente o parzialmente compensato, tra parti collegate o indipendenti, in contanti o in qualsiasi altra forma; 26) «catena di pagamento dei titoli», la sequenza di intermediari finanziari che gestiscono il pagamento di dividendi o interessi su titoli tra l’emittente dei titoli e il titolare registrato al quale sono pagati dividendi o interessi derivanti da tali titoli, comprendente gli intermediari che sono imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o che sono enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), quando prestano uno o più servizi di investimento o svolgono attività di investimento, nonché le persone giuridiche di paesi terzi autorizzate ai sensi di norme comparabili di un paese terzo di residenza all’atto di prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento; 27) «convenzione sulla doppia imposizione», un accordo o una convenzione applicata tra due o più giurisdizioni e che prevede l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale; 28) «Stato membro della fonte», lo Stato membro di residenza dell’emittente del titolo che paga dividendi o interessi; 29) «sistema di rimborso rapido», un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell’aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte ed è seguito da una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso entro i termini di cui all’; 30) «sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte», un sistema in cui, al momento del pagamento di dividendi o interessi, si applica l’aliquota appropriata della ritenuta alla fonte, conformemente alle norme nazionali applicabili o agli accordi internazionali, come la pertinente convenzione sulla doppia imposizione; 31) «sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte», un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicato da uno Stato membro che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) fornisce accesso all’esenzione a qualsiasi persona fisica o entità che abbia diritto a un’esenzione in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione, a seconda dei casi; b) concede un’esenzione a qualsiasi persona fisica o entità di cui alla lettera a) alla data di pagamento, salvo in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste dallo Stato membro per l’applicazione di tale esenzione; c) fatta eccezione per le circostanze di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro non esclude richieste di esenzione; d) fatta eccezione per le circostanze di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro non richiede informazioni supplementari, né impone obblighi supplementari diversi dalle informazioni e dagli obblighi previsti agli , a seconda dei casi, alla persona fisica o all’entità avente diritto all’esenzione o all’intermediario finanziario diverso dall’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte; e) lo Stato membro ha stabilito norme in materia di responsabilità per la perdita totale o parziale di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte subita dallo Stato membro a seguito dell’applicazione di tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte; e f) lo Stato membro ha stabilito norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali relative a tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte; 32) «capitalizzazione di mercato», il valore totale delle azioni negoziate delle società le cui azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, rappresentato in uno Stato membro quale pubblicato su base annuale dall’ESMA; 33) «rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato», rapporto espresso in percentuale, riferito a un determinato anno, tra la capitalizzazione di mercato di uno Stato membro al 31 dicembre e la capitalizzazione di mercato complessiva dell’Unione al 31 dicembre; 34) «sistema di rimborso normale», un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell’aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte ed è seguito da una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso che non rientra nella procedura di cui all’; 35) «impresa di investimento», un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 36) «OICVM», un OICVM quale definito all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 37) «FIA UE», un FIA UE quale definito all’, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); 38) «GEFIA UE», un GEFIA UE quale definito all’, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, punti 2) e 3), del presente articolo, per «mercato regolamentato», «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema organizzato di negoziazione» si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione e un sistema organizzato di negoziazione quali definiti rispettivamente all’, paragrafo 1, punti 21, 22 e 23, della direttiva 2014/65/UE. 3.   Ai fini del paragrafo 1, punto 20), conformemente alle rispettive norme nazionali, gli Stati membri della fonte possono considerare il detentore dei certificati di deposito come titolare registrato, anziché come detentore di titoli sottostanti, come se il detentore dei certificati di deposito avesse investito direttamente in tali titoli.
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