Art. 10 · Obbligo di comunicazione

Art. 10

Obbligo di comunicazione

In vigore dal 10 dic 2024
Obbligo di comunicazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l’obbligo di comunicare all’autorità competente le informazioni di cui alle sezioni da A a E dell’allegato II entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento. Se un’istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un’operazione risulta pendente, gli intermediari finanziari certificati indicano la parte per la quale il regolamento è pendente. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre agli intermediari finanziari certificati nel registro nazionale l’obbligo di comunicare all’autorità competente le informazioni di cui alla sezione F e, se del caso, della sezione G dell’allegato II entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che un intermediario finanziario certificato di cui all’, paragrafo 5, comunichi all’autorità competente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, a seconda dei casi, al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a una parte della catena di pagamento dei titoli per la quale l’intermediario finanziario che gestisce il pagamento non è un intermediario finanziario certificato. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per imporre che solo l’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o un intermediario finanziario certificato nella pertinente catena di pagamento dei titoli, nominato dall’autorità competente o designato ai sensi delle norme nazionali, comunichi le informazioni di cui a tali paragrafi all’autorità competente. Gli intermediari finanziari certificati forniscono dette informazioni lungo la catena di pagamento dei titoli in ordine sequenziale e in relazione alla posizione di tali intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento dei titoli di cui fanno parte, in modo che giungano infine all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o all’intermediario finanziario certificato in questione. 5.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 5, che scelgono di applicare il capo III e che tengono un registro nazionale istituito a norma dell’ non impongono la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione E dell’allegato II. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la comunicazione delle informazioni di cui all’allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 7.   Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per dieci anni e di fornire l’accesso a qualsiasi altra informazione necessaria per la corretta applicazione delle norme in materia di ritenuta alla fonte e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l’audit sia stato completato e al più tardi dieci anni dopo la comunicazione.
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