Art. 2
Recepimento
In vigore dal 27 nov 2024
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e le eventuali modifiche successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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