Art. 6 · Trattamento secondario

Art. 6

Trattamento secondario

In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento secondario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue di agglomerati di 2 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, figura nell’allegato I, parte C e tabella 4. Per gli agglomerati con un numero di a.e. di 2 000 o più ma inferiore a 10 000 che scaricano in acque costiere quali definite dalla direttiva 2000/60/CE e che applicano un trattamento appropriato conformemente all’ della direttiva 91/271/CEE al 1o gennaio 2025, l’obbligo di cui al primo comma non si applica fino al 31 dicembre 2037. 2.   Per gli agglomerati che scaricano acque reflue urbane in aree meno sensibili di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE al 1o gennaio 2025, gli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano a partire dal 31 dicembre 2037. 3.   Entro il 31 dicembre 2035, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B, tabella 1, figura nell’allegato I, parte C, tabella 4. Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di: a) 8 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; b) 10 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1. Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di: a) 12 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; b) 14 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1. Qualora gli Stati membri deroghino ai termini di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’ comprenda: a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 privi di trattamento secondario al 1o gennaio 2025; e b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro i termini prorogati; e c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino le proroghe dei termini di cui al primo comma. Le proroghe dei termini di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028. 4.   Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere sottoposti a un trattamento meno spinto di quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al 31 dicembre 2045, se sono scaricati in: a) acque situate in regioni d’alta montagna, ossia superiore a un’altitudine di 1 500 m, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace; b) acque marine profonde, ove tali scarichi di acque reflue urbane provengano da agglomerati con meno di 150 000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate ai sensi dell’articolo 349 TFUE, dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l’applicazione di un trattamento biologico efficace; o c) acque provenienti da piccoli agglomerati con un numero di a.e. compreso di 1 000 o più ma inferiore a 2 000, situate in regioni con clima freddo in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature se la temperatura media trimestrale dell’acqua ai punti di ingresso è inferiore a 6 oC. Il primo comma è applicato a condizione che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione studi dettagliati che dimostrino che tali scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana e non incideranno sulla conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni di altro diritto dell’Unione pertinente. 5.   Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
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