Art. 21
Controlli
In vigore dal 27 nov 2024
Controlli
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati controllino:
a)
gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I, parte B, secondo i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C; tali controlli riguardano anche i carichi e le concentrazioni dei parametri che figurano nell’allegato I, parte B;
b)
la quantità, la composizione e la destinazione dei fanghi, tenendo conto dei requisiti della direttiva 86/278/CEE per i fanghi destinati all’uso agricolo;
c)
le quantità annuali e mensili delle acque reflue urbane riutilizzate per l’irrigazione agricola soggette alla deroga di cui all’, paragrafo 1; il contenuto di nutrienti della frazione di acque reflue urbane riutilizzate per l’irrigazione agricola e il periodo durante il quale tale frazione è riutilizzata rispetto al fabbisogno mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate da tale riutilizzo delle acque reflue urbane;
d)
i gas a effetto serra, compresi almeno CO2, N2O e CH4 emessi dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, mediante analisi, calcoli e modellizzazioni, se opportuno;
e)
l’energia utilizzata e generata dai proprietari di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, o dai gestori di tali impianti, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata o generata in loco o altrove, in linea con i requisiti di cui all’, paragrafo 2, nonché l’energia acquistata nell’ambito delle deroghe di cui all’, paragrafi 3 e 4.
2. Per tutti gli agglomerati di cui all’, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, gli organismi abilitati o i gestori delle reti fognarie svolgano un monitoraggio rappresentativo, nei punti pertinenti, degli scolmi causati da piogge molto intense nei corpi idrici e degli scarichi di deflusso urbano da reti fognarie separate, al fine di stimare la concentrazione e il carico dei parametri che figurano nell’allegato I, tabella 1, e ove opportuno nella tabella 2, nonché il contenuto di microplastiche e di inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati di tali controlli a fini della modellizzazione, se lo ritengono opportuno.
3. Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati monitorino, ai punti di ingresso e ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque degli elementi seguenti:
a)
gli inquinanti la cui presenza nelle acque reflue urbane è probabile, elencati:
i)
negli allegati VIII e X della direttiva 2000/60/CE, nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell’allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE;
ii)
nell’allegato della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42);
iii)
nell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
iv)
negli allegati I e II della direttiva 86/278/CEE;
b)
i parametri che figurano nell’allegato III, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all’ di detta direttiva; conformente ai quali le sostanze per- e polifluoroalchiliche (per- and polyfluoroalkyl substances — PFAS) gli Stati membri possono scegliere di utilizzare uno o entrambi i parametri «totale PFAS» e «somma PFAS» quando è disponibile una metodologia conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5;
c)
i parametri che figurano nell’allegato I della direttiva 2006/7/CE, in caso di scarichi diretti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in acque di balneazione durante la stagione balneare, che potrebbero impedire il rispetto della direttiva 2006/7/CE;
d)
la presenza di microplastiche;
Gli inquinanti e i parametri di cui alle lettere a) e b) possono essere esclusi dal monitoraggio di cui al presente paragrafo nella misura in cui possa essere dimostrato, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, che sono assenti dalle acque reflue urbane.
Per tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. e oltre, gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti o gli organismi abilitati monitorino la presenza di microplastiche nei fanghi, se pertinente e in particolare se sono riutilizzati in agricoltura.
Il monitoraggio di cui al paragrafo 3 è eseguito con le frequenze indicate di seguito:
a)
almeno due campioni l’anno, prelevati al massimo a sei mesi di distanza, per gli agglomerati con 150 000 a.e. o più;
b)
almeno un campione ogni due anni per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 150 000.
Tali frequenze di monitoraggio possono essere dimezzate negli anni successivi nel caso in cui i risultati del monitoraggio per gli inquinanti di cui al presente paragrafo siano inferiori agli standard di qualità ambientale applicabili di cui alla direttiva 2008/105/CE nel corso di tre campionamenti consecutivi. Le frequenze di monitoraggio dovrebbero essere riesaminate almeno ogni anno.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire metodologie per misurare, stimare e modellizzare le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 luglio 2027 secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire una metodologia per misurare il «totale PFAS» e la «somma PFAS» nelle acque reflue urbane. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2027 secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Sulla base della relazione degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di specificare un elenco minimo dei pertinenti inquinanti la cui presenza nelle acque reflue urbane è probabile e sviluppando una metodologia per individuarli, tenendo conto delle condizioni locali e della valutazione del rischio svolta a norma del pertinente diritto dell’Unione, nonché dei criteri per il riesame dell’esclusione di alcuni inquinanti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, e della frequenza di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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