Art. 19
Accesso ai servizi igienico-sanitari
In vigore dal 27 nov 2024
Accesso ai servizi igienico-sanitari
Fatti salvi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e tenendo conto nel contempo delle prospettive e circostanze locali e regionali in materia di servizi igienico-sanitari, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a garantire l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.
A tale scopo, entro il 12 gennaio 2029 gli Stati membri:
a)
individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;
b)
valutano le opzioni per migliorare l’accesso di tali persone alle strutture igienico-sanitarie;
c)
per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne, e garantiscono la fornitura di un’opportuna informazione del pubblico in merito a tali strutture;
d)
per tutti gli agglomerati con 5 000 a.e. o più, incoraggiano le autorità competenti a mettere a disposizione un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie gratuite negli edifici pubblici, in particolare negli edifici amministrativi;
e)
incoraggiano la messa a disposizione di strutture igienico-sanitarie per tutti, a titolo gratuito o a prezzi modici, nei ristoranti, nei negozi e in spazi privati analoghi accessibili al pubblico.
Storico versioni
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