Art. 16
Acque reflue non domestiche biodegradabili
In vigore dal 27 nov 2024
Acque reflue non domestiche biodegradabili
1. Per lo scarico di acque reflue non domestiche biodegradabili gli Stati membri fissano prescrizioni adeguate al tipo di industria interessata e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applicano in presenza delle condizioni seguenti:
a)
le acque reflue provengono da impianti che trattano un carico di 4 000 a.e. o più, appartengono ai settori industriali di cui all’allegato IV e non svolgono alcuna attività figurante nell’allegato I della direttiva 2010/75/UE; e
b)
le acque reflue non sono addotte a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di essere scaricate nei corpi idrici recettori («scarico diretto»).
Storico versioni
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