Art. 2 · Modifica della direttiva 2013/34/UE

Art. 2

Modifica della direttiva 2013/34/UE

In vigore dal 27 nov 2024
Modifica della direttiva 2013/34/UE All'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi quali definiti all', paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive quali definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), le imprese di riassicurazione captive quali definite all'articolo 13, punto 5), di tale direttiva e le imprese piccole e non complesse quali definite all'articolo 13, punto 10 bis), della stessa possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive nonché le imprese piccole e non complesse che si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.
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