Art. 92
Modifica del regolamento (UE) n. 1094/2010
In vigore dal 27 nov 2024
Modifica del regolamento (UE) n. 1094/2010
Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:
1)
all’, punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
autorità di vigilanza quali definite all’, punto 10), della direttiva 2009/138/CE, autorità di risoluzione quali definite all’, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e autorità competenti quali definite all’, punto 8), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17) e di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18);
(*16) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)."
(*17) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)."
(*18) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).»;"
2)
all’, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della direttiva (UE) 2025/1, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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