Art. 88
Modifiche della direttiva 2004/25/CE
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2004/25/CE
All’, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri garantiscono che l’, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
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