Art. 85 · Tenuta della banca dati centrale da parte dell’EIOPA

Art. 85

Tenuta della banca dati centrale da parte dell’EIOPA

In vigore dal 27 nov 2024
Tenuta della banca dati centrale da parte dell’EIOPA 1.   Fatto salvo il rispetto dell’obbligo del segreto professionale di cui all’, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative da loro irrogate a norma dell’, nonché allo stato dell’eventuale impugnazione e al relativo esito. L’EIOPA gestisce e tiene aggiornata una banca dati centrale delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di risoluzione, all’esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni che siano accessibili solo ad esse. L’EIOPA gestisce e tiene aggiornata una banca dati centrale delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di vigilanza, all’esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni accessibili solo ad esse. 2.   L’EIOPA gestisce e tiene aggiornata una pagina internet contenente le seguenti informazioni o link a tali informazioni: a) la pubblicazione delle sanzioni di ciascuna autorità di risoluzione; b) la pubblicazione delle sanzioni di cui all’ di ciascuna autorità di vigilanza; c) il periodo per il quale ogni Stato membro pubblica le sanzioni.
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