Art. 80
Scambio di informazioni riservate
In vigore dal 27 nov 2024
Scambio di informazioni riservate
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani preventivi di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a)
tali autorità dei paesi terzi sono soggette a obblighi e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall’;
b)
le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione previste dal diritto nazionale analoghe a quelle previste dalla presente direttiva, e, fatta salva la lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.
Ai fini della lettera a), se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all’autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.
2. Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni («autorità d’origine») ne autorizza la divulgazione;
b)
le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall’autorità d’origine.
Storico versioni
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