Art. 71 · Collegi europei di risoluzione

Art. 71

Collegi europei di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Collegi europei di risoluzione 1.   Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o un’impresa madre di un paese terzo ha imprese figlie nell’Unione stabilite in due o più Stati membri, oppure ha due o più succursali nell’Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali imprese figlie nell’Unione o in cui sono situate tali succursali nell’Unione di un’impresa di un paese terzo possono costituire un collegio europeo di risoluzione. 2.   Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all’ in relazione alle imprese figlie nell’Unione e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali nell’Unione di un’impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e funziona conformemente alle norme di cui all’ in tutti gli altri aspetti. 3.   Se un’unica impresa madre stabilita in uno Stato membro detiene tutte le imprese figlie nell’Unione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita tale impresa madre. Se il primo comma non si applica, presiede il collegio europeo di risoluzione l’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa figlia nell’Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività iscritte in bilancio.
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