Art. 65
Obblighi procedurali dell’autorità di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi procedurali dell’autorità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.
2. Le autorità di risoluzione notificano l’azione di risoluzione di cui al paragrafo 1 all’impresa soggetta a risoluzione e, se diverse, alle seguenti autorità:
a)
l’autorità di vigilanza dell’impresa soggetta a risoluzione;
b)
l’autorità di vigilanza di una succursale dell’impresa soggetta a risoluzione;
c)
la banca centrale dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa soggetta a risoluzione;
d)
ove applicabile, il sistema di garanzia delle assicurazioni cui è affiliata l’impresa soggetta a risoluzione;
e)
ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
f)
il ministero competente;
g)
ove applicabile, l’autorità di vigilanza del gruppo;
h)
il Comitato europeo per il rischio sistemico e l’autorità macroprudenziale nazionale designata;
i)
la Commissione, la Banca centrale europea, l’EIOPA, l’ESMA e l’ABE;
j)
se l’impresa soggetta a risoluzione è un ente ai sensi dell’, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.
k)
qualora l’impresa soggetta a risoluzione faccia parte di un conglomerato finanziario, l’autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE e l’autorità competente pertinente ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L’autorità di risoluzione pubblica, ovvero dispone che sia pubblicata, una copia del provvedimento o dello strumento con il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui contraenti e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli , mediante:
a)
il proprio sito internet ufficiale;
b)
il sito internet dell’autorità di vigilanza, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito internet dell’EIOPA;
c)
il sito internet dell’impresa soggetta a risoluzione;
d)
se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’impresa soggetta a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’impresa soggetta a risoluzione a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
4. Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 3 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’impresa soggetta a risoluzione che sono noti tramite i registri o le banche dati dell’impresa stessa e che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.
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