Art. 6 · Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento da parte delle autorità di vigilanza

Art. 6

Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento da parte delle autorità di vigilanza

In vigore dal 27 nov 2024
Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento da parte delle autorità di vigilanza 1.   Entro nove mesi dalla presentazione, le autorità di vigilanza riesaminano ciascun piano preventivo di risanamento e valutano in che misura esso soddisfi i requisiti di cui all’ nonché tutti i seguenti elementi: a) se è ragionevolmente probabile che l’attuazione delle misure proposte nel piano mantenga o ripristini entro un periodo di tempo appropriato la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute siano attuati in modo rapido ed efficace in situazioni di stress finanziario; c) se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute evitino quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altre imprese di assicurazione e di riassicurazione a mettere in atto piani preventivi di risanamento nello stesso periodo. 2.   Le autorità di vigilanza forniscono alle autorità di risoluzione tutti i piani preventivi di risanamento ricevuti. Le autorità di risoluzione possono esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sulla possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione interessate e formulare raccomandazioni all’autorità di vigilanza in merito a tali questioni nel periodo di cui al paragrafo 1. 3.   Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative, l’autorità di vigilanza del paese d’origine, su richiesta dell’autorità di vigilanza di un paese ospitante, fornisce il piano preventivo di risanamento a tale autorità di vigilanza del paese ospitante. L’autorità di vigilanza del paese ospitante può esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull’economia reale o sulla stabilità finanziaria del suo Stato membro e formulare raccomandazioni all’autorità di vigilanza del paese d’origine in merito a tali questioni. L’autorità di vigilanza del paese di origine fornisce una risposta motivata in merito alla sua decisione di seguire o meno le raccomandazioni. Se l’autorità di vigilanza del paese d’origine non tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell’autorità di vigilanza del paese ospitante, quest’ultima può sottoporre la questione all’EIOPA conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4.   Le autorità di vigilanza che, dopo aver valutato il piano preventivo di risanamento, concludono che il piano presenta carenze sostanziali o impedimenti sostanziali alla sua attuazione notificano all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata il contenuto della loro valutazione e richiedono all’impresa interessata di presentare, entro due mesi, un piano modificato che dimostri in che modo sono affrontati tali carenze o impedimenti. Tale termine di due mesi può essere prorogato di un mese, su richiesta dell’impresa interessata, previo accordo dell’autorità di vigilanza. Prima di richiedere a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di ripresentare un piano preventivo di risanamento, l’autorità di vigilanza dà all’impresa l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta. Un’autorità di vigilanza che ritenga che le carenze e gli impedimenti non siano stati adeguatamente affrontati nel piano modificato può indicare all’impresa di apportarvi modifiche specifiche. 5.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non presenta un piano preventivo di risanamento modificato o se l’autorità di vigilanza stabilisce che il piano modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l’indicazione di apportare modifiche specifiche, l’autorità di vigilanza impone all’impresa di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all’attuazione del piano stesso. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità di vigilanza o se l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che le misure da essa proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti, l’autorità di vigilanza può adottare una decisione motivata per ingiungere all’impresa di prendere le misure che l’autorità di vigilanza ritiene necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’impresa. Tale decisione è notificata per iscritto all’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è impugnabile.
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