Art. 53
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di rimborso
In vigore dal 27 nov 2024
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di rimborso
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di restringere o sospendere temporaneamente i diritti di rimborso dei contraenti in relazione ai contratti di assicurazione vita stipulati dall’impresa soggetta a risoluzione, a condizione che continuino ad essere assolti gli obblighi sostanziali previsti dai contratti, in particolare gli obblighi di pagamento a favore dei contraenti, dei beneficiari o delle parti lese.
2. Il potere di cui al paragrafo 1 è esercitato solo per il tempo necessario ad agevolare l’applicazione di uno o più strumenti di risoluzione. Tale potere è valido per il periodo specificato nell’avviso di sospensione pubblicato a norma dell’, paragrafo 3.
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