Art. 52 · Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

Art. 52

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione 1.   Gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi a norma degli , e riconoscono di essere vincolate dalle prescrizioni dell’. 2.   Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri apicali di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), includano nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1 clausole contrattuali al fine di escludere che l’esercizio del potere, da parte dell’autorità di risoluzione, di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell’impresa capogruppo, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l’estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l’esercizio dei diritti di compensazione o dell’esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti. 3.   Il paragrafo 1 si applica ai contratti finanziari che: a) introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo; b) prevedono l’esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli o 51 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro. 4.   Il fatto che un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), non includa nei suoi contratti finanziari le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non impedisce all’autorità di risoluzione di applicare i poteri di cui agli in relazione a tali contratti finanziari. 5.   L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business dei soggetti ivi contemplati. L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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