Art. 46
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione della crisi da parte di altri Stati membri
In vigore dal 27 nov 2024
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione della crisi da parte di altri Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione abbia efficacia in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, i diritti e le passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività di cui al paragrafo 1 conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di tali azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4. Gli Stati membri assicurano che il valore nominale degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili sia ridotto o che tali passività o strumenti siano convertiti conformemente all’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte di un’autorità di risoluzione di un altro Stato membro rispetto a un’impresa soggetta a risoluzione, qualora le passività o gli strumenti pertinenti:
a)
siano disciplinati dal diritto dello Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione;
b)
siano dovuti a creditori situati nello Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione.
5. Gli Stati membri provvedono a che gli azionisti e i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, a seconda del caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli aspetti seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
a)
il diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, mediante impugnazione a norma dell’, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
il diritto dei creditori di contestare, mediante impugnazione a norma dell’, la riduzione del valore nominale o la conversione di uno strumento o di una passività di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), del presente articolo;
c)
le salvaguardie per le cessioni parziali di cui al capo V in relazione alle attività, ai diritti o alle passività di cui al paragrafo 1.
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